Revoca del nulla osta all’ingresso per mancato perfezionamento del contratto di soggiorno (TAR Campania n. 4128 del 29.06.2026)
Principi di diritto (Massima)
La revoca del nulla osta all’ingresso sul territorio nazionale, ai sensi dell’art. 42, comma 2, del decreto legge n. 73 del 2022, convertito con modificazioni nella legge n. 122/2022, è legittima quando il contratto di soggiorno non sia mai stato perfezionato e il datore di lavoro non abbia trasmesso la documentazione prescritta: non si tratta di una carenza documentale postuma, ma della mancanza ab origine dei requisiti richiesti per il buon esito della procedura. Il permesso di soggiorno per attesa occupazione, ai sensi dell’art. 22, comma 11, del TUI, presuppone un rapporto di lavoro già costituito e successivamente cessato per causa non imputabile al lavoratore; non copre l’ipotesi della mancata instaurazione originaria del rapporto. La sopravvenuta indisponibilità del datore di lavoro non equivale né alla perdita di un posto di lavoro esistente né a una causa di forza maggiore in senso tecnico. Il diniego di tale permesso è inoltre precluso dall’art. 24 del TUI quando il nulla osta sia stato rilasciato per lavoro stagionale.
Il Fatto
Il ricorrente, cittadino straniero, otteneva un nulla osta all’ingresso in Italia in data 3 maggio 2023 e faceva ingresso nel territorio nazionale il 19 ottobre 2023. Il datore di lavoro, tuttavia, si rendeva indisponibile ad assumerlo. Il ricorrente formulava quindi istanza allo Sportello Unico per l’Immigrazione presso la Prefettura di Napoli per ottenere la documentazione necessaria a richiedere il permesso di soggiorno per attesa occupazione.
A seguito di un ricorso avverso il silenzio dell’amministrazione, il ricorrente veniva convocato, ma il datore di lavoro non si presentava. La Prefettura emetteva preavviso di revoca e, in data 8 ottobre 2025, adottava il provvedimento conclusivo di revoca del nulla osta e di diniego del permesso per attesa occupazione. Il ricorrente impugnava tale provvedimento davanti al giudice amministrativo.
La Motivazione della Corte
Il Collegio respinge il ricorso muovendo dall’art. 42, comma 2, del d.l. n. 73 del 2022, che consente il rilascio del nulla osta anche in assenza dell’immediata acquisizione delle informazioni sugli elementi ostativi, ma stabilisce che al loro successivo accertamento negativo consegue la revoca del nulla osta e del visto di ingresso. Nel caso concreto, il datore di lavoro non si è presentato allo Sportello Unico per formalizzare il contratto di soggiorno né ha prodotto la prescritta asseverazione relativa all’osservanza del contratto collettivo e alla congruità delle richieste rispetto alla capacità economica.
Il Tribunale osserva che, anche a voler ritenere che taluni adempimenti gravassero principalmente sul datore di lavoro, resta decisivo il dato che il contratto di soggiorno non è mai stato perfezionato né trasmesso. Non viene in rilievo una carenza documentale postuma, quanto l’omesso perfezionamento del contratto e il mancato adempimento dell’obbligo di trasmissione: profili che investono il nucleo essenziale della procedura e che legittimano la revoca per inesistenza del rapporto di lavoro e per la mancanza ab origine dei requisiti normativamente richiesti.
Infondate sono anche le censure sul diniego del permesso per attesa occupazione. L’art. 22, comma 11, del TUI presuppone che il lavoratore sia in possesso di un permesso per lavoro subordinato e abbia perso il posto di lavoro: la norma disciplina il rapporto già costituito e poi cessato, non l’ipotesi della mancata instaurazione originaria. Il Collegio richiama la giurisprudenza recente formatasi sul contenzioso relativo ai flussi (Cons. Stato n. 2011 del 2026, con i precedenti ivi citati, tra cui Cons. Stato n. 7186 del 2025), secondo cui l’unica possibilità di rilascio del permesso per attesa occupazione è legata all’interruzione di un precedente rapporto correttamente instaurato e cessato per causa non imputabile al lavoratore.
La sopravvenuta indisponibilità datoriale, pur determinando una situazione di particolare difficoltà, non equivale né alla perdita di un posto di lavoro già esistente né a una causa di forza maggiore in senso tecnico. Quanto al richiamo alla circolare ministeriale n. 3836 del 2007, essa non potrebbe comunque derogare al dato legislativo primario, essendo stata emanata in un contesto procedimentale anteriore alle innovazioni del d.l. n. 73 del 2022. Il ricorrente era inoltre titolare di un nulla osta per lavoro stagionale, per il quale l’art. 24 del TUI esclude espressamente il rilascio del permesso per attesa occupazione. Il ritardo procedimentale dell’amministrazione, pur censurabile sul piano dell’efficienza, non fonda l’annullamento: anche in assenza di convocazione il datore di lavoro avrebbe potuto assumere il ricorrente. Infine, la censura di disparità di trattamento è infondata, perché il principio di uguaglianza non impone la reiterazione di precedenti illegittimi o non vincolanti.
Nota della Redazione
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