Accolta l’ottemperanza per i docenti precari dopo il pagamento tardivo della carta docente (TAR Sardegna n. 809 del 20.05.2026)
Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di ottemperanza instaurato per l’esecuzione di una sentenza di condanna dell’Amministrazione al pagamento di una somma di denaro, l’avvenuta corresponsione della sorte capitale, successivamente alla notifica del ricorso, determina la cessazione della materia del contendere solo con riferimento al credito principale e non anche riguardo agli accessori. L’Amministrazione, che abbia eseguito il giudicato oltre il termine di centoventi giorni dalla notificazione del titolo esecutivo previsto dall’art. 14, comma 1, del d.l. n. 669/1996, convertito con modificazioni dalla l. n. 30/1997, è infatti tenuta a corrispondere al creditore la maggior somma tra interessi legali e rivalutazione monetaria, calcolata dalla data del diritto all’accredito sino alla concreta attribuzione. Per il caso di persistente inottemperanza, il giudice nomina sin d’ora un commissario ad acta, con facoltà di ricorrere al pagamento in conto sospeso, senza liquidazione di compenso in favore del dipendente pubblico incaricato.
Il Fatto
Una docente, in forza del giudicato formatosi sulla sentenza del Tribunale di Sassari, Sezione Lavoro, aveva diritto all’accredito sulla Carta Elettronica del Docente della somma di euro 1.000,00, oltre alla maggior somma tra interessi e rivalutazione, per gli anni scolastici dal 2019/2020. Nonostante la notifica del titolo esecutivo e l’inutile decorso del termine dilatorio di centoventi giorni, l’Amministrazione non aveva provveduto al pagamento. La ricorrente ha quindi proposto ricorso per ottemperanza dinanzi al TAR Sardegna, chiedendo la condanna del Ministero e la nomina di un commissario ad acta.
Nelle more del giudizio, l’Amministrazione ha comunicato l’avvenuta erogazione del beneficio in data 13 aprile 2026, successivamente alla notifica del ricorso, insistendo sulla cessazione della materia del contendere quanto alla sorte capitale e rinviando, per gli accessori, a una successiva comunicazione.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha rilevato che, con riferimento alla sorte capitale, l’avvenuto pagamento in data successiva alla proposizione del ricorso integra la cessazione della materia del contendere, non essendovi più alcuna utilità da conseguire su tale parte della pretesa.
La domanda di condanna al pagamento degli accessori è stata invece ritenuta fondata. Il giudice ha accertato che la sentenza n. 259/2025 era stata notificata il 14 maggio 2025 ed era passata in giudicato, come da attestazione della Cancelleria, e che il ricorso in ottemperanza era stato notificato il 17 marzo 2026. Era quindi decorso inutilmente il termine di centoventi giorni previsto dall’art. 14, comma 1, del d.l. n. 669/1996, convertito con modificazioni dalla l. n. 30/1997, entro il quale le Amministrazioni dello Stato devono completare le procedure per l’esecuzione dei provvedimenti giurisdizionali comportanti l’obbligo di pagamento di somme di denaro.
Il TAR ha pertanto accolto il ricorso, condannando il Ministero a dare esecuzione al giudicato entro il termine di giorni centoventi dalla comunicazione o notificazione della sentenza, corrispondendo la maggior somma tra rivalutazione monetaria e interessi sul capitale tardivamente erogato.
Il Collegio ha inoltre nominato sin d’ora un commissario ad acta per il caso di persistente inottemperanza, individuato nel Responsabile pro tempore della Direzione Generale per gli Ordinamenti Scolastici, con facoltà di delega a livello territoriale, assegnando il termine di novanta giorni per l’esecuzione e autorizzando il ricorso all’istituto del pagamento in conto sospeso, senza liquidazione di compenso trattandosi di dipendente pubblico. Le spese di lite sono state poste a carico dell’Amministrazione soccombente e distratte in favore dei difensori antistatari, con liquidazione che tiene conto del carattere seriale del contenzioso.
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Nota della Redazione
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