Cessazione della materia del contendere per sopravvenuta satisfattorietà della pretesa: il riesercizio in autotutela della Regione rende improcedibile il ricorso (TAR Puglia n. 313 del 16.03.2026)

Principi di diritto (Massima)
La cessazione della materia del contendere va dichiarata quando, nel corso del giudizio, la pubblica amministrazione adotta un provvedimento satisfattivo dell’interesse sostanziale azionato dal ricorrente, così da rendere del tutto inutile la prosecuzione del processo. La sopravvenuta emanazione di un atto di autotutela, che rettifica quello impugnato riconoscendo il contributo richiesto, realizza l’integrale soddisfazione della pretesa, con la conseguente declaratoria di improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse. La compensazione delle spese di lite costituisce il corretto governo delle spese nel caso in cui l’esito satisfattivo della controversia sia conseguito in un momento successivo all’adozione dell’atto impugnato e dipenda dall’evoluzione favorevole del procedimento amministrativo.

Il Fatto

Un Consorzio di Bonifica impugnava dinanzi al TAR Puglia la Determina del Dirigente del Servizio Irrigazione e Bonifica della Regione Puglia n. 188 dell’11 dicembre 2025, con cui gli era stato negato il riconoscimento di un contributo economico, unitamente agli atti presupposti e connessi, ivi incluse le note prot. n. 0601947/2025 del 27 ottobre 2025 e prot. n. 0613890/2025 del 31 ottobre 2025. Il ricorrente chiedeva l’annullamento di tali atti, deducendone l’illegittimità sotto diversi profili. Si costituiva in giudizio la Regione Puglia per resistere al ricorso, mentre restavano non costituiti i soggetti controinteressati evocati nel giudizio.

La Motivazione della Corte

Il Collegio ha preliminarmente rilevato che, in data successiva alla proposizione del ricorso, la Regione Puglia aveva adottato la Determina Dirigenziale n. 22 del 20 febbraio 2026, con la quale era stata rettificata la Determina n. 188 dell’11 dicembre 2025 impugnata, riconoscendo il contributo per cui è causa anche in favore del Consorzio ricorrente.

Sulla base di tale sopravvenienza, il TAR ha ritenuto che la pretesa dedotta in giudizio fosse stata integralmente soddisfatta dall’amministrazione, con la conseguente inutilità di una decisione nel merito delle censure dedotte. La declaratoria di cessazione della materia del contendere è stata pertanto pronunciata ai sensi dell’art. 34, comma 3, cod. proc. amm., in conformità con l’avviso delle parti sentite ex art. 60 cod. proc. amm.

Quanto alle spese di lite, il Collegio ne ha disposto la compensazione integrale, in ragione della circostanza che l’esito satisfattivo per il ricorrente era dipeso dalla positiva conclusione del procedimento di adozione del Piano di rientro, intervenuta in data successiva all’adozione della determina impugnata. Tale elemento ha indotto a ritenere equo non addossare gli oneri processuali ad alcuna delle parti.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Condividi:

Articoli simili

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *