Daspo al minore per condotta violenta verso l’arbitro (TAR Calabria n. 460 del 16.03.2026)

Principi di diritto (Massima)
In materia di divieto di accesso ai luoghi ove si svolgono manifestazioni sportive, di cui all’art. 6 della legge 13 dicembre 1989, n. 401, la misura presuppone una valutazione di pericolosità concreta dell’interessato, desumibile da elementi di fatto gravi, precisi e concordanti, secondo un ragionamento causale probabilistico improntato ad elevata attendibilità. Non è richiesta la certezza, oltre ogni ragionevole dubbio, della lesione del bene giuridico della sicurezza e dell’ordine pubblico, operando la logica del “più probabile che non”. La partecipazione ad un episodio di violenza, anche solo verbale, rivolta al direttore di gara integra di per sé il presupposto della misura, senza che rilevi l’assenza di aggressione fisica materialmente posta in essere. Quanto alla durata, il divieto compreso tra il minimo di un anno e il massimo di cinque anni si rivela proporzionato ove commisurato alla natura complessiva della condotta e al connotato di pericolosità sociale.

Il Fatto

I ricorrenti, quali esercenti la responsabilità genitoriale sul figlio minore, hanno impugnato il provvedimento con cui il Questore della Provincia di Vibo Valentia ha applicato al predetto, ai sensi dell’art. 6 della legge n. 401/1989, il divieto di accesso ai luoghi ove si svolgono manifestazioni sportive per la durata di due anni, unitamente al divieto di accedere a stadi e impianti sportivi.

La misura traeva origine dai fatti avvenuti nel corso di una partita di calcio, all’esito della quale il minore, giocatore di una delle squadre, era stato ritenuto partecipe di una contestazione di gruppo nei confronti del direttore di gara. Il ricorso, affidato a tre motivi, denunciava il difetto di motivazione e di istruttoria, la mancanza dei presupposti, la violazione della libertà di circolazione e il difetto di proporzionalità. L’amministrazione si è costituita chiedendo la reiezione. L’istanza cautelare era stata respinta.

La Motivazione della Corte

Il Collegio ha rigettato il ricorso, esaminando congiuntamente il primo e il terzo motivo per la loro connessione logico-giuridica. Dall’esame del provvedimento e del referto arbitrale emerge che il Questore ha fatto corretta applicazione dell’art. 6 della legge n. 401/1989, motivando adeguatamente sulla sussistenza dei presupposti. Il minore, partecipando a un episodio di violenza nel quale il direttore di gara è stato anche colpito fisicamente, ha di fatto creato condizioni di pericolo per la sicurezza pubblica e di turbativa dell’ordine pubblico.

Non rileva, secondo il Tribunale, la circostanza che l’interessato non abbia usato violenza fisica, essendosi limitato a rivolgergli parole ingiuriose. L’art. 6, co. 1, della legge n. 401/1989 consente espressamente l’adozione del divieto a chi abbia partecipato ad episodi di violenza. Dal referto arbitrale risulta che il minore si è unito ad altri compagni nella rincorsa al direttore di gara, il quale, oltre a ricevere insulti, è stato aggredito fisicamente da altri giocatori.

Il Collegio ha poi respinto la doglianza sulla pretesa assenza di una valutazione “in concreto” della pericolosità, poiché l’amministrazione ha compiutamente rappresentato gli eventi e le ragioni del pericolo per l’ordine e la sicurezza pubblica. La condotta accertata costituisce presupposto necessario e sufficiente per la misura, esprimendo ex se una natura violenta e sintomatica di pericolosità nel corso di una manifestazione sportiva.

Sul punto il Tribunale richiama Consiglio di Stato, III Sez., 8 maggio 2024, n. 4141, secondo cui la fattispecie appartiene al diritto amministrativo della prevenzione, con anticipazione della soglia alle situazioni di pericolo concreto e logica del “più probabile che non”.

Quanto al secondo motivo, il Collegio ha escluso la violazione del principio di proporzionalità. Ai sensi dell’art. 6, co. 5, della legge n. 401/1989, il divieto non può avere durata inferiore a un anno né superiore a cinque. La durata di due anni, seppur non precipuamente motivata, risulta proporzionata alla natura complessiva della condotta dei giovani calciatori. Le spese sono state compensate in ragione della responsabilità non personale, esclusiva e diretta del minore nell’accaduto.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Condividi:

Articoli simili

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *