Esclusione legittima per offerta espressa in valore assoluto anziché in ribasso (TAR Calabria n. 274 del 12.02.2026)

Principi di diritto (Massima)
Qualora la disciplina di gara prescriva espressamente, a pena di esclusione, che l’offerta economica sia formulata in termini di ribasso percentuale sull’importo a base d’asta, è legittima l’esclusione del concorrente che abbia indicato l’offerta come valore assoluto. La clausola espulsiva del disciplinare vincola la stazione appaltante, che non può disapplicarla in nome del principio del risultato. Il soccorso istruttorio non consente di modificare il contenuto dell’offerta economica, in ossequio al principio di immodificabilità dell’offerta a tutela della concorrenza e della parità di trattamento.

Il Fatto

La società ricorrente ha partecipato a una procedura aperta indetta per l’affidamento di un servizio di monitoraggio del territorio, suddivisa in tre lotti e gestita dalla stazione unica appaltante provinciale. In tutti i lotti, in sede di offerta economica, la concorrente ha indicato l’importo offerto in valore assoluto, anziché il ribasso percentuale sull’importo a base d’asta prescritto dalla lex specialis.

Attivato il soccorso istruttorio, la società ha confermato i ribassi corrispondenti agli importi indicati. La stazione appaltante ha però rilevato che, applicando i ribassi percentuali troncati alla terza cifra decimale, il prezzo risultante differiva da quello offerto. Ha dunque disposto l’esclusione dai lotti 2 e 3, impugnata dalla società unitamente all’aggiudicazione, mentre l’aggiudicataria ha proposto ricorso incidentale.

La Motivazione della Corte

Il Collegio affronta anzitutto l’ordine di esame tra ricorso principale e ricorso incidentale, richiamando il consolidato orientamento del Consiglio di Stato, Sez. IV, 15 settembre 2025, n. 7323: l’accoglimento del gravame incidentale escludente non determina l’improcedibilità del ricorso principale, che va esaminato per primo.

Nel merito, il disciplinare all’art. 17 prescriveva a pena di esclusione l’indicazione del ribasso percentuale unico sull’importo a base di gara, con valutazione fino a tre cifre decimali. La ricorrente aveva invece indicato il prezzo offerto in termini assoluti. Il Collegio esclude che l’indicazione del valore assoluto possa qualificarsi come errore emendabile, non essendo persuasiva la tesi che valorizza il principio del risultato.

La clausola espulsiva del disciplinare esprime un autovincolo cui la stazione appaltante è tenuta a conformarsi, non potendo la stessa essere disapplicata. Il principio del risultato, osserva il Collegio, non può costituire una leva sistematica per scardinare il regime cristallizzato nella lex specialis, pena il rischio di disattendere ogni precetto regolatore della gara.

Quanto al secondo profilo, i ribassi percentuali troncati hanno restituito valori difformi rispetto al prezzo offerto in valore assoluto. Tale discrasia si pone in contrasto con l’art. 101, comma 3, D. Lgs. n. 36/2023, secondo cui i chiarimenti resi dall’operatore non possono modificare il contenuto dell’offerta economica. Trova conferma il principio di immodificabilità dell’offerta, a tutela della concorrenza, della parità di trattamento e della trasparenza.

Il ricorso principale è pertanto infondato e viene respinto. Alla reiezione segue, ai sensi dell’art. 35, comma 1, lett. c), c.p.a., la declaratoria di improcedibilità del ricorso incidentale e dei motivi aggiunti per sopravvenuta carenza di interesse. Le spese di lite sono compensate in ragione della peculiarità della questione.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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