Accesso civico ai documenti idrici e obbligo di ostensione delle raccomandate CAD (TAR Sardegna n. 640 del 02.04.2026)
Principi di diritto (Massima)
In materia di accesso ai documenti detenuti da un gestore di pubblico servizio, la trasmissione della documentazione tramite portale informatico, con invio del link di accesso, costituisce modalità idonea a soddisfare l’istanza solo se consente l’effettiva e completa acquisizione di tutti i documenti richiesti. Ove l’amministrazione non dimostri la reperibilità sul portale di talune comunicazioni, quali le raccomandate c.d. CAD (comunicazione di avvenuto deposito), il giudice ordina l’ostensione della documentazione mancante, salva l’eventuale dichiarazione di materiale inesistenza, resa sotto la responsabilità del detentore. La sopravvenuta produzione in giudizio dei documenti determina la cessazione della materia del contendere limitatamente agli atti effettivamente conosciuti dall’istante.
Il Fatto
La ricorrente, destinataria di un sollecito di pagamento per consumi idrici risalenti a fatture del 2014 e del 2017, presentava al gestore del servizio idrico un’istanza di accesso ai documenti volta ad ottenere copia dei solleciti, delle relative raccomandate di notifica e della documentazione concernente l’asserito debito.
Il gestore riscontrava l’istanza con una pec contenente esclusivamente un link dal quale scaricare i documenti. La ricorrente, rilevata la parzialità di quanto reso disponibile, proponeva ricorso avverso il diniego tacito formatosi sulla richiesta di accesso.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha preliminarmente respinto l’eccezione di inammissibilità fondata sulla natura meramente confermativa del diniego, rilevando che non era stata fornita prova che la precedente istanza avesse ad oggetto i medesimi documenti.
Nel merito, il TAR ha ritenuto che la trasmissione di documenti tramite portale informatico con invio di un link costituisca modalità idonea a consentire l’accesso, ma ha dichiarato la cessazione della materia del contendere solo con riferimento alla documentazione effettivamente prodotta in giudizio dal gestore, e quindi ormai conosciuta dalla ricorrente.
Quanto alle raccomandate c.d. CAD (comunicazione di avvenuto deposito) relative ai solleciti, il Collegio ha rilevato che tali documenti non risultavano depositati né era stata fornita prova della loro effettiva reperibilità sul portale informatico. Ha pertanto accolto il ricorso sotto tale profilo, ordinando al gestore di consentire l’accesso alle raccomandate, entro trenta giorni, fatta salva l’eventuale dichiarazione di materiale inesistenza resa sotto la propria responsabilità, richiamando il consolidato orientamento della Sezione.
La Corte ha infine compensato le spese, in ragione della peculiarità della vicenda e delle precedenti interlocuzioni tra le parti.
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Nota della Redazione
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