Onere di allegazione e principio di prova nel contenzioso elettorale (TAR Calabria n. 278 del 12.02.2026)
Principi di diritto (Massima)
Nel contenzioso elettorale il ricorrente è tenuto a offrire un principio di prova dell’illegittima attribuzione delle preferenze, indicando le contestazioni contenute nei verbali e circostanziando i fatti. Le dichiarazioni sostitutive di chi ha assistito allo spoglio soddisfano tale onere solo se riferiscono quanto concretamente avvenuto e verbalizzato, non mere voci. In difetto, la richiesta di verifica istruttoria è esplorativa e il ricorso è respinto.
Il Fatto
Il ricorrente ha partecipato, quale candidato al Consiglio regionale della Calabria nella Circoscrizione “centro”, alla competizione elettorale del 5 e 6 ottobre 2025. Collocatosi terzo tra i non eletti con n. 3272 preferenze, ha impugnato i verbali nella parte in cui attribuiscono n. 3280 voti al candidato secondo dei non eletti, con una differenza di otto voti.
Ha dedotto, con unico motivo, la violazione dell’art. 57 del d.P.R. n. 570/1960, applicabile alle elezioni regionali per il rinvio dell’art. 1 della legge n. 108/1968, lamentando l’annullamento di schede recanti la propria preferenza fuori dallo spazio del contrassegno. Ha prodotto nove dichiarazioni sostitutive e una denuncia sporta da una rappresentante di lista, chiedendo una verifica istruttoria. L’amministrazione e il controinteressato non si sono costituiti.
La Motivazione della Corte
Il Collegio riconosce l’interesse a ricorrere, ma ritiene il ricorso infondato. Muove dal principio, costantemente ribadito, secondo cui nel giudizio elettorale grava sul ricorrente l’onere di indicare le contestazioni contenute nei verbali, onde evitare che il giudizio assuma finalità esplorativa, volta a promuovere in via giurisdizionale il rinnovo dello scrutinio.
Richiama Cons. Stato, sez. V, n. 2901 del 2016: l’onere della prova, pur valutato con minore rigore, non può risolversi in supposizioni o illazioni dirette a ottenere un riesame quasi d’ufficio dell’operato dei seggi. Il parametro è l’art. 40, comma 1, lett. e), c.p.a., in rapporto all’art. 64, comma 1, c.p.a.: sono ammessi elementi indiziari, purché attendibili e idonei a legittimare l’attività acquisitiva del giudice (Cons. Stato, sez. II, n. 6182 del 2024).
Quanto alle dichiarazioni sostitutive, il Collegio richiama la giurisprudenza secondo cui esse acquisiscono valore di principio di prova solo se ricostruiscono in fatto le irregolarità con carattere ampiamente circostanziato, rappresentando cosa è effettivamente avvenuto durante lo spoglio e la verbalizzazione (Cons. Stato, sez. II, n. 316 del 2024; Cons. Stato, sez. V, n. 831 del 2026).
Applicando tali principi, le censure non sono sufficientemente dettagliate. I dichiaranti hanno riferito di aver “assistito allo spoglio”, ma si sono limitati ad affermare di aver “sentito che” alcune schede erano state annullate; in un caso si parla di assistenza “saltuaria”. Si tratta di un mero sentito dire, che non rappresenta circostanze specifiche e direttamente apprese e non conferisce attendibilità alla dichiarazione. Nemmeno la denuncia-querela è conferente, riguardando irregolarità che non afferiscono all’attribuzione delle preferenze al ricorrente.
Le doglianze non raggiungono quindi il grado minimo di specificità e attendibilità per giustificare l’attività istruttoria: il ricorso è respinto. Nulla per le spese, per la mancata costituzione delle parti evocate.
Nota della Redazione
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