Silenzio della Regione sui rimborsi DPI alle RSA accreditate (TAR Calabria n. 243 del 06.02.2026)
Principi di diritto (Massima)
La discrezionalità nell’an riconosciuta alla Regione dall’art. 4, comma 1, d.l. n. 34/2020, convertito in l. n. 77/2020, non esime l’amministrazione dall’obbligo di concludere con provvedimento espresso il procedimento avviato su istanza della struttura sanitaria accreditata che chieda il ristoro dei maggiori costi sostenuti per l’acquisto dei DPI durante l’emergenza pandemica. La posizione del privato che invoca il rimborso si configura come interesse legittimo, con la conseguenza che l’azione amministrativa resta sottoposta alla disciplina generale sul procedimento e ai termini della legge n. 241 del 1990. La facoltà di valutare l’opportunità del riconoscimento condiziona l’esito, non la doverosità del riscontro: l’inerzia integra pertanto silenzio inadempimento ex art. 117 c.p.a..
Il Fatto
Una società che gestisce una Casa Protetta per Anziani accreditata con il servizio sanitario regionale ha presentato alla Regione, nel marzo 2024, istanza di rimborso dei costi sostenuti negli anni 2020, 2021 e 2022 per l’acquisto di dispositivi di protezione individuale. La struttura assumeva di essere stata equiparata ai presidi ospedalieri ai fini del contenimento della pandemia dall’art. 1 ter, comma 3, d.l. n. 34/2020 e di aver sopportato oneri aggiuntivi non coperti dalla remunerazione contrattualizzata.
A fronte dell’inerzia dell’amministrazione, la società ha proposto ricorso ex art. 117 c.p.a. per l’accertamento del silenzio e la condanna a provvedere. La Azienda Sanitaria Provinciale e il Commissario ad acta si sono costituiti eccependo il difetto di legittimazione passiva e l’inammissibilità del ricorso; la Regione non si è costituita.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha anzitutto esaminato le eccezioni di legittimazione passiva, rilevandone la fondatezza. L’art. 4, comma 1, d.l. n. 34/2020 individua nelle Regioni, comprese quelle sottoposte a piano di rientro, i soggetti tenuti a valutare l’opportunità di riconoscere la remunerazione della specifica funzione assistenziale e l’incremento tariffario per i pazienti affetti da COVID-19. La legittimazione a provvedere sull’istanza spetta dunque alla Regione Calabria, non all’Azienda sanitaria né al Commissario.
Nel merito, il Tribunale ha ritenuto che la norma attribuisca alla Regione un potere amministrativo discrezionale, rispetto al quale la posizione dei potenziali beneficiari si configura in termini di interesse legittimo. Ne deriva la sottoposizione dell’azione amministrativa alla disciplina generale sul procedimento: ricevuta l’istanza, l’amministrazione era tenuta ad avviare il procedimento e a concluderlo con una determinazione nei termini di legge.
Il Collegio ha richiamato il proprio orientamento consolidato in casi analoghi, osservando che la Regione aveva impartito alle strutture disposizioni e restrizioni imponendo nuovi standard e costi superiori a quelli contrattualizzati, senza remunerarli né illustrare le ragioni della mancata erogazione. Un obbligo di provvedere sussiste in tutte le fattispecie in cui ragioni di giustizia ed equità impongano l’adozione di un provvedimento e sorga nel privato una legittima aspettativa a conoscere contenuto e ragioni delle determinazioni pubbliche.
L’art. 2, comma 1, l. n. 241/1990, anche in caso di manifesta irricevibilità, inammissibilità o improcedibilità della domanda, impone l’adozione di un provvedimento espresso, consentendone solo la redazione in forma semplificata, ma non giustificando una condotta meramente inerte. La complessità e la novità dell’emergenza pandemica avrebbero semmai richiesto un provvedimento motivato, contenente l’indicazione della soluzione, anche negativa.
È stata pertanto respinta l’eccezione di inammissibilità fondata sulla dedotta insussistenza dell’obbligo di provvedere: la discrezionalità nell’an guarda all’esito della decisione, ma non esime l’amministrazione dal riscontro espresso dell’istanza. Il ricorso è stato accolto, con declaratoria di illegittimità del silenzio inadempimento e condanna della Regione a provvedere entro trenta giorni, con spese a suo carico e compensazione verso le altre amministrazioni costituite.
Nota della Redazione
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