Inammissibile il motivo che allega la non contestazione senza indicare gli atti (Cass. civ. Sez. I n. 305 del 08.01.2025)
Principi di diritto (Massima)
La censura che denunci l’errata applicazione del principio di non contestazione, ai sensi dell’art. 115, comma 2, cod. proc. civ., tanto nell’ipotesi in cui si lamenti l’applicazione del principio in assenza dei presupposti quanto in quella in cui se ne dolga l’erronea esclusione, soggiace all’onere di autosufficienza del ricorso per cassazione di cui all’art. 366, comma 1, n. 6), cod. proc. civ.. Il ricorrente deve indicare la sede processuale delle tesi disattese e il contenuto degli atti difensivi di rilevanza, nonché segnalarne specificamente la presenza negli atti del giudizio di merito. L’onere non si traduce in un’integrale trascrizione degli atti, ma impone che il ricorso consenta alla Corte di valutare i presupposti della corretta applicazione dell’art. 115, comma 2, cod. proc. civ.. Il difetto di tale specificità rende il motivo inammissibile, e l’inammissibilità di una sola delle autonome rationes decidendi travolge, per sopravvenuto difetto di interesse, le censure relative alle altre.
Il Fatto
Una società cooperativa sociale convenzionata con una azienda sanitaria locale aveva ottenuto, in primo grado, il riconoscimento degli interessi legali codicistici e del maggior danno da svalutazione monetaria su crediti derivanti da prestazioni riabilitative. La società aveva chiesto che su tali crediti fossero applicati gli interessi commerciali del d.lgs. n. 231 del 2002, ritenendo che la fonte del rapporto fosse nei contratti stipulati con la struttura sanitaria in data posteriore all’08.08.2002.
La Corte d’appello aveva rigettato il gravame, richiamando la giurisprudenza di legittimità secondo cui il saggio di interessi del d.lgs. n. 231/2002 non si applica ai crediti da erogazione di assistenza per conto della ASL, perché il rapporto deriva da fonte non negoziale. In ogni caso, secondo la Corte territoriale, la ricorrente non aveva provato la stipula del contratto con la ASL. La società ha proposto ricorso per cassazione, deducendo, tra l’altro, la violazione del principio di non contestazione.
La Motivazione della Corte
La Corte esamina con priorità logico-giuridica il motivo relativo alla non contestazione. La ricorrente sosteneva che l’esistenza di un contratto stipulato dopo l’08.08.2002 fosse fatto pacifico, perché mai contestato e anzi implicitamente riconosciuto dalla controparte, sicché non necessitava di prova ai sensi dell’art. 115, comma 2, cod. proc. civ..
Il Collegio muove da una premessa di metodo: rientra tra gli elementi valutativi riservati al giudice del merito l’apprezzamento dell’esistenza e del valore di una condotta di non contestazione, censurabile in sede di legittimità solo per incongruenza o illogicità della motivazione. Su questa base, la censura di violazione del principio di non contestazione soggiace all’osservanza dell’art. 366, comma 1, n. 6), cod. proc. civ.: il ricorrente deve indicare la sede processuale di adduzione delle tesi disattese e il contenuto degli atti difensivi rilevanti.
La Corte richiama la giurisprudenza sulle Sezioni Unite, secondo cui l’autosufficienza del ricorso, corollario della specificità dei motivi e letto anche alla luce della sentenza CEDU Succi e altri c. Italia del 28 ottobre 2021, non va interpretato in modo eccessivamente formalistico, purché nel ricorso sia puntualmente indicato il contenuto degli atti richiamati e sia segnalata la loro presenza nel giudizio di merito.
Nel caso in esame tali oneri non risultano adempiuti. La ricorrente si limita a richiamare una serie di atti senza indicarne il preciso contenuto e senza specificamente segnalare la presenza, tra i documenti depositati, della comparsa di costituzione e della comparsa conclusionale di secondo grado della controparte, delle quali deduce il riconoscimento implicito del contratto. In calce al ricorso compare solo la generica dicitura dei fascicoli di parte dei precedenti gradi, senza elenco e numerazione.
Anche l’ulteriore censura relativa all’omesso esame del fatto che la ASL aveva pagato la sorte capitale è dichiarata inammissibile: i fatti erano incontrovertibilmente accertati e comunque non decisivi, perché un mero comportamento concludente non può surrogare la mancanza di forma scritta degli atti negoziali della pubblica amministrazione. Infine, la Corte esclude l’applicabilità dei principi delle pronunce n. 25849/2023 e n. 29274/2024, poiché nella specie la questione dell’esistenza del contratto scritto apparteneva già al thema decidendi.
Il secondo motivo è quindi inammissibile; poiché la sentenza impugnata si fonda su due rationes decidendi autonome, l’inammissibilità di una rende inammissibile anche il primo motivo per difetto di interesse.
Nota della Redazione
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