Ottemperanza al giudicato e penalità di mora per ritardo della P.A. (TAR Calabria n. 239 del 06.02.2026)
Principi di diritto (Massima)
In sede di giudizio di ottemperanza al giudicato nascente da decreto ingiuntivo non opposto, l’amministrazione ha l’obbligo di adempiere integralmente la pretesa creditoria e non può sottrarsi allegando di non avervi provveduto, gravando su di essa l’onere della prova dell’esecuzione. La penalità di mora ex art. 114, comma 4, lett. e) c.p.a. è ammissibile anche quando l’ottemperanza concerne sentenze di condanna al pagamento di somme di denaro, secondo l’indirizzo dell’Adunanza Plenaria n. 15 del 2014 e la novella dell’art. 1, comma 781, legge n. 208 del 2015. Essa ha carattere sanzionatorio e si cumula con gli interessi legali, decorrendo dalla comunicazione o notificazione dell’ordine di pagamento e sino all’adempimento spontaneo o all’insediamento del Commissario ad acta.
Il Fatto
Un creditore ha ottenuto, dal Tribunale di Crotone, un decreto ingiuntivo con cui una Provincia è stata condannata al pagamento di una somma di denaro, oltre spese, interessi e accessori. Il titolo, munito di immediata esecutività, è stato notificato e non opposto.
Non essendo intervenuto alcun pagamento, il creditore ha adito il TAR Calabria con ricorso per l’ottemperanza al giudicato, chiedendo l’ordine di pagamento delle somme, il riconoscimento degli interessi e la condanna dell’amministrazione alla penalità di mora per il ritardo. L’amministrazione non si è costituita.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha rilevato che l’amministrazione ha l’obbligo di adempiere integralmente la pretesa creditoria basata su una decisione giurisdizionale passata in giudicato e che non ha assolto all’onere, su di essa gravante, di provare l’esecuzione del provvedimento. Sussistono pertanto tutti i presupposti per l’accoglimento dell’azione di ottemperanza ex art. 112 e ss. c.p.a.
Quanto agli interessi, poiché il decreto li riconosce “come da domanda” e il ricorso monitorio non indica uno specifico saggio di calcolo, il Tribunale ha stabilito che essi sono dovuti al saggio legale.
Il passaggio centrale riguarda la domanda ex art. 114, comma 4, lett. e) c.p.a. Il Collegio ne ha affermato l’ammissibilità anche nelle ipotesi in cui l’ottemperanza riguardi sentenze di condanna al pagamento di somme di denaro, richiamando l’Adunanza Plenaria n. 15 del 2014 e la modifica normativa introdotta dall’art. 1, comma 781, legge n. 208 del 2015.
Nel merito, non risultando iniquità o cause ostative, la penalità di mora è stata determinata nella misura degli interessi legali, per ogni mese o frazione di mese di ritardo, e in aggiunta agli interessi legali dovuti: la Corte ha valorizzato il carattere sanzionatorio dell’istituto, che giustifica il cumulo.
Il Tribunale ha assegnato all’amministrazione il termine di 60 giorni dalla notifica della sentenza per l’adempimento. In caso di inerzia, ha nominato Commissario ad acta il Prefetto di Crotone, con facoltà di delega, chiamato a provvedere su istanza di parte e a corrispondere anche le spese. Il ricorso è stato così accolto, con condanna dell’amministrazione inadempiente alle spese di giudizio, distratte in favore del procuratore.
Nota della Redazione
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