Esecuzione del giudicato e poteri del commissario ad acta nel rito ottemperanza (TAR Campania n. 570 del 29.01.2026)
Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di ottemperanza di cui all’art. 114 cod. proc. amm., il ricorso è accolto quando risultino accertati la mancata impugnazione del titolo esecutivo, attestata da certificazione di cancelleria, e l’inutile decorso del termine di cui all’art. 14, comma 1, decreto-legge n. 669/1996, convertito in legge n. 30/1997. Il commissario ad acta è ausiliario del giudice e il suo incarico è intrinsecamente obbligatorio: non può essere rifiutato né inciso da disposizioni interne all’amministrazione di appartenenza. Il compenso dell’ausiliario è determinato e liquidato con decreto collegiale ai sensi del d.P.R. n. 115/2002, con parcella da presentare a pena di decadenza nei termini di cui all’art. 71 del d.P.R. n. 115/2002, decorrenti dal compimento dell’ultimo atto di esecuzione e non dal deposito della relazione. La penalità di mora, ai sensi dell’art. 114, comma 4, lett. e), cod. proc. amm., è liquidata nella misura degli interessi legali sulle somme dovute.
Il Fatto
La ricorrente, docente, aveva ottenuto dal giudice del lavoro una sentenza che condannava il Ministero dell’istruzione e del merito a mettere a sua disposizione, mediante accredito sulla carta elettronica del docente, la somma di € 500 per ciascuno degli anni scolastici 2022/2023 e 2023/2024, per complessivi € 1000.
Il titolo non essendo stato impugnato, la parte ne aveva ottenuto la notificazione all’amministrazione. Di fronte alla persistente inerzia dell’amministrazione, la ricorrente ha proposto ricorso per l’esecuzione del giudicato, chiedendo l’ordine di ottemperanza entro un termine assegnato, la nomina di un commissario ad acta con liquidazione del relativo compenso, la fissazione della penalità di mora per ogni giorno di ulteriore inottemperanza e la condanna alle spese.
La Motivazione della Corte
Il Collegio rileva che sussistono tutti i presupposti dell’art. 114 cod. proc. amm. La mancata impugnazione della sentenza è attestata da apposita certificazione di cancelleria e risulta l’inutile decorso del termine di cui all’art. 14, comma 1, decreto-legge n. 669/1996. Il ricorso è pertanto accolto e all’amministrazione viene ordinato di provvedere, nel termine di sessanta giorni dalla notificazione o comunicazione, al puntuale e integrale pagamento delle spettanze rivendicate.
Il Tribunale si sofferma sulla figura dell’ausiliario. Il munus di commissario ad acta è intrinsecamente obbligatorio e non può essere né rifiutato né inciso da disposizioni interne all’amministrazione di appartenenza, sul rilievo di C.G.A.R.S. n. 138/2015 e di TAR Campania, Napoli, Sez. VII, ord. n. 2039/2019. Il compenso sarà determinato e liquidato con decreto collegiale ai sensi del d.P.R. n. 115/2002, con riferimento, per l’utilizzo del mezzo proprio, all’art. 55 del citato d.P.R., all’art. 8 della legge n. 417/1978 e alla circolare ministeriale richiamata.
Quanto alle modalità, la parcella va presentata a pena di decadenza nei termini dell’art. 71 del d.P.R. n. 115/2002, con la precisazione che il dies a quo decorre dal compimento dell’ultimo atto di esecuzione della sentenza e non dal deposito della relazione sull’attività svolta. Il commissario deve effettuare il deposito di atti e documenti esclusivamente tramite la procedura PAT, con il modulo dedicato agli ausiliari del giudice, firmato digitalmente e inoltrato all’indirizzo PEC indicato nell’elenco di riferimento.
Infine, il Collegio dispone a carico dell’amministrazione, come richiesto, la penalità di mora di cui all’art. 114, comma 4, lett. e), cod. proc. amm., in misura pari agli interessi legali sulle somme dovute, con decorrenza dalla comunicazione o notificazione dell’ordine di pagamento e fino all’effettivo soddisfo o, in mancanza, sino alla scadenza del termine concesso per adempiere, restando onere della parte interessata attivarsi per l’insediamento del commissario. La nomina cade sul dirigente della struttura ministeriale competente o su funzionario delegato; le spese di lite sono liquidate secondo soccombenza in € 500,00, oltre accessori, con attribuzione al procuratore antistatario.
Nota della Redazione
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