Servizi non aviation in aeroporto e difetto di giurisdizione del giudice amministrativo (TAR Sicilia n. 1680 del 09.06.2026)
Principi di diritto (Massima)
Le controversie relative all’affidamento in sub-concessione di spazi e servizi aeroportuali destinati ad attività commerciali c.d. “non aviation” — quali la ristorazione e il catering — appartengono alla giurisdizione del giudice ordinario, non a quella del giudice amministrativo. Tali attività, pur svolgendosi nel sedime aeroportuale, non costituiscono il necessario strumento realizzativo dei compiti di assistenza a terra del gestore e non rientrano nei settori speciali di cui all’art. 133, comma 1, lett. e), c.p.a. La scelta del gestore aeroportuale di indire una procedura competitiva ad evidenza pubblica (autovincolo) non muta la natura privatistica del rapporto né la posizione giuridica azionata, che resta di diritto soggettivo. L’estraneità dell’ente concedente al rapporto derivato di sub-concessione commerciale conferma il difetto del requisito oggettivo della strumentalità.
Il Fatto
Con bando del 4 novembre 2025 la società di gestione aeroportuale indiceva una procedura aperta, ai sensi dell’art. 25 del D.Lgs. 36/2023, per l’affidamento del servizio di presidio e catering presso la sala vip di un aeroporto, da aggiudicarsi con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa. Partecipavano, tra le altre, la ricorrente e la controinteressata.
All’esito delle operazioni, la Commissione collocava al primo posto la controinteressata con 94 punti e al secondo la ricorrente con 92,83 punti. Entrambe le offerte erano ritenute sospette di anomalia, ma i giustificativi venivano richiesti solo alla prima classificata. Con determinazione prot. n. 52/AD del 2 febbraio 2026 la stazione appaltante disponeva l’aggiudicazione definitiva in favore della controinteressata. La ricorrente impugnava gli atti di gara deducendo violazione della lex specialis, erronea attribuzione dei punteggi, contraddittorietà dell’offerta economica e mancata indicazione del costo della manodopera.
La Motivazione della Corte
In via pregiudiziale il Collegio esamina l’eccezione di difetto di giurisdizione sollevata dalla società resistente e dalla controinteressata. La questione attiene al riparto tra attività “aviation” e attività “non aviation”: le prime, inerenti alla gestione delle infrastrutture e all’assistenza a terra, rientrano nei settori speciali e sono soggette alla giurisdizione amministrativa; le seconde, comprendenti i servizi commerciali offerti ai passeggeri, hanno natura prettamente privatistica.
Il servizio di presidio e catering presso la sala vip appartiene alla categoria delle attività “non aviation”: non è essenziale né strumentale in senso stretto al trasporto aereo, ma è volto a migliorare l’esperienza dei passeggeri ed è assimilabile ai servizi di ristorazione. Il Collegio richiama, ai sensi dell’art. 74 c.p.a., la motivazione di una recente pronuncia dello stesso Tribunale in caso analogo.
Il Collegio invoca il consolidato orientamento delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione, che hanno distinto le attività strumentali alle operazioni del gestore nei settori speciali dalle attività commerciali meramente eventuali, prestate su richiesta del cliente e autonomamente remunerate. In particolare, le Sez. Un. n. 18610 del 2023 e le Sez. Un. n. 23377 del 30 agosto 2024 — quest’ultima pronunciata proprio in relazione a una procedura indetta dalla medesima società di gestione — hanno affermato che la sub-concessione di spazi per attività commerciali “non aviation” esula dall’elenco tassativo dei servizi di assistenza a terra e si risolve in un contratto di diritto privato.
Il gestore aeroportuale, pur essendo società a partecipazione pubblica, quando affida a terzi la gestione di servizi “non aviation” non agisce quale ente aggiudicatore soggetto agli obblighi del Codice dei Contratti Pubblici, ma come operatore economico privato. La scelta di indire una procedura competitiva non è sufficiente a radicare la giurisdizione amministrativa, poiché non muta la natura del rapporto né la posizione giuridica soggettiva del partecipante. Parimenti irrilevante è il rapporto con l’ente concedente, estraneo al rapporto derivato di sub-concessione commerciale.
La controversia, al di là della formale prospettazione, non attiene all’estrinsecazione di poteri autoritativi, ma si sostanzia nella contestazione della legittimità di una procedura selettiva di natura privatistica. Il ricorso è dunque inammissibile per difetto di giurisdizione, con riassunzione possibile davanti al giudice ordinario nel termine di tre mesi dal passaggio in giudicato, ai sensi dell’art. 11 c.p.a. Le spese sono compensate in ragione della natura processuale della decisione e dei pregressi orientamenti di segno contrario.
Nota della Redazione
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