Procura speciale nulla e ricorso inammissibile nel giudizio di ottemperanza (TAR Calabria n. 207 del 02.02.2026)
Principi di diritto (Massima)
Nel processo amministrativo la procura speciale è nulla quando omette gli elementi identificativi della controversia, cioè l’indicazione delle parti, dell’oggetto del giudizio e del giudice adito. Tale nullità rende inammissibile il ricorso sottoscritto dal difensore, ai sensi dell’art. 44, comma 1, lett. a), cod. proc. amm. La disciplina della nullità della procura dettata dal codice del processo amministrativo è completa e non tollera integrazioni dal codice di procedura civile. Ne consegue che l’art. 182, secondo comma, cod. proc. civ. non esprime un principio generale applicabile al giudizio amministrativo e che il deposito di una nuova procura in corso di causa non sana il vizio originario.
Il Fatto
La ricorrente ha proposto ricorso per l’ottemperanza della sentenza del Tribunale ordinario di Cosenza, Sezione lavoro, n. 871 del 22 aprile 2024, con la quale era stato riconosciuto il diritto al beneficio di cui all’art. 1, comma 121, legge n. 107 del 2015 per alcuni anni scolastici e condannata l’amministrazione all’adozione degli atti necessari a consentirne il godimento.
Il Ministero dell’istruzione e del merito si è costituito per resistere. Nel corso del giudizio il Collegio ha rilevato d’ufficio vizi della procura speciale rilasciata al difensore, ha sottoposto la questione alle parti con ordinanza n. 1213 del 10 luglio 2025 e, dopo un rinvio, ha trattenuto la causa per la decisione.
La Motivazione della Corte
Il Collegio muove dall’art. 40, comma 1, lett. g), cod. proc. amm., che per la proposizione del ricorso dinanzi al giudice amministrativo richiede il conferimento al difensore di una procura speciale. Il successivo art. 44, comma 1, lett. a), cod. proc. amm. ricollega all’assenza di procura speciale, nei casi in cui è richiesta, l’inammissibilità dell’impugnazione, come confermato dalla giurisprudenza amministrativa.
Il Tribunale richiama la distinzione tra procura speciale, che conferisce il potere rappresentativo per una singola lite, e procura generale, che vale per una serie indefinita di controversie. La qualificazione dipende dall’interpretazione della volontà del conferente e dal contenuto dell’atto: vi è procura speciale quando la parte indica gli elementi essenziali del giudizio, come le parti e il provvedimento da impugnare, la sentenza da impugnare o l’autorità giudiziaria da adire.
Nel caso concreto la procura rilasciata al difensore manca degli indispensabili elementi identificativi della controversia: non indica le parti, l’oggetto del giudizio, il giudice adito. Il Collegio ne desume l’assenza dei requisiti richiesti per la qualificazione come procura speciale.
Sul possibile recupero del vizio in corso di causa, il Tribunale richiama i principi espressi dal Cons. Stato, Adunanza plenaria n. 11 del 2 ottobre 2025: la disciplina della nullità della procura dettata dal codice del processo amministrativo è completa, non presenta lacune da colmare mediante il codice di procedura civile, e la previsione dell’art. 182, secondo comma, cod. proc. civ. non è espressione di un principio generale applicabile al giudizio amministrativo.
Ne deriva che il deposito in corso di giudizio di una nuova procura speciale, effettuato dalla ricorrente il 22 agosto 2025, non è idoneo a sanare il vizio originario della sottoscrizione del ricorso. Il ricorso è pertanto inammissibile; le spese sono compensate in ragione del contrasto giurisprudenziale sul punto, solo recentemente risolto dall’Adunanza plenaria.
Nota della Redazione
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