Sopravvenuta carenza di interesse per annullamento e sostituzione del provvedimento impugnato (TAR Lazio n. 14106 del 05.08.2026)
Principi di diritto (Massima)
L’emanazione di un nuovo provvedimento, qualificabile come annullamento e sostituzione di quello originariamente impugnato, determina una sopravvenuta carenza di interesse alla decisione del ricorso, ove la parte ricorrente non eccepisca alcunché in ordine alla permanenza dell’interesse. In tal caso, il giudice dichiara il ricorso improcedibile, potendo compensare le spese di lite quando la posizione del ricorrente è stata comunque oggetto di ulteriori provvedimenti dell’Amministrazione.
Il Fatto
La ricorrente impugnava il provvedimento con cui il Ministero dell’Istruzione e del Merito aveva comunicato la conclusione del procedimento di riconoscimento della formazione professionale conseguita in Romania, rigettando l’istanza relativa al percorso di abilitazione su una classe di concorso. Nel corso del giudizio, il TAR rilevava d’ufficio che l’Amministrazione si era nuovamente espressa sull’istanza con un decreto del 16 settembre 2025, successivo a una nuova istruttoria e a una nuova motivazione, ritenuto qualificabile come annullamento e sostituzione del precedente atto.
Con ordinanza, la Sezione evidenziava la possibile sopravvenuta carenza di interesse alla decisione, senza che la ricorrente formulasse eccezioni in merito.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha dato atto che, alla successiva udienza, la parte ricorrente non aveva chiarito alcunché sulla permanenza del proprio interesse e che nemmeno l’Amministrazione aveva fornito precisazioni. Secondo il TAR, l’adozione del nuovo decreto, qualificato come annullamento e sostituzione del provvedimento impugnato, integra gli estremi della carenza di interesse alla decisione, atteso che l’atto originario è stato rimosso dall’ordinamento e sostituito da una nuova determinazione.
La pronuncia valorizza il dato processuale: la mancata presa di posizione della ricorrente, pur messa a conoscenza della sopravvenienza, impedisce di ritenere attuale e concreta la necessità di una decisione nel merito. Il TAR, pertanto, ha dichiarato il ricorso improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse, senza esaminare le censure di merito.
Quanto alle spese, il Collegio ne ha disposto la compensazione, considerando che la posizione della ricorrente era stata comunque oggetto di ulteriori provvedimenti del Ministero. La decisione conferma l’orientamento per cui l’annullamento sostitutivo dell’atto impugnato determina il venir meno dell’interesse alla pronuncia, salvo che la parte dimostri un interesse residuo specifico.
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Nota della Redazione
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