Commissario ad acta obbligatorio per l’ottemperanza del decreto ingiuntivo (TAR Sicilia n. 2285 del 30.07.2026)

Principi di diritto (Massima)
In tema di ottemperanza del decreto ingiuntivo non opposto, il ricorso ex art. 114 cod. proc. amm. è accolto quando risulti la mancata opposizione al titolo e il decorso del termine di cui all’art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996, convertito dalla legge n. 30/1997. L’Amministrazione deve provvedere alla puntuale e completa esecuzione del titolo entro il termine fissato dal giudice. Il munus di ausiliario del giudice è intrinsecamente obbligatorio e non può essere rifiutato né inciso da disposizioni interne all’Amministrazione di appartenenza. Il compenso del Commissario ad acta è determinato con decreto collegiale e la relativa parcella va presentata a pena di decadenza nei termini di legge, decorrenti dal compimento dell’ultimo atto di esecuzione della sentenza.

Il Fatto

Una società creditrice, per il tramite di un procuratore, ha proposto ricorso per l’ottemperanza dinanzi al TAR Sicilia avverso il decreto ingiuntivo emesso dal Tribunale ordinario di Palermo, poi corretto con ulteriore decreto, divenuto definitivamente esecutivo per mancata opposizione. Il titolo era stato notificato all’Azienda sanitaria intimata il 28.07.2025.

La ricorrente ha chiesto la condanna dell’Azienda al compimento degli atti necessari a dare piena esecuzione al titolo, con pagamento del capitale, degli interessi di mora e delle spese, e la nomina di un Commissario ad acta in caso di perdurante inerzia. L’Amministrazione non si è costituita in giudizio.

La Motivazione della Corte

Il Tribunale ha rilevato preliminarmente la ritualità dell’intimazione all’Azienda sanitaria, non costituitasi. Ha poi verificato la sussistenza dei presupposti dell’art. 114 cod. proc. amm., con particolare riguardo alla mancata opposizione avverso il titolo, attestata da apposita certificazione di Cancelleria, e al decorso del termine dilatorio previsto dall’art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996.

Accertati tali presupposti, il ricorso è stato accolto. L’Amministrazione intimata deve provvedere entro sessanta giorni dalla notificazione o comunicazione della decisione alla puntuale e completa ottemperanza del titolo azionato.

Per l’ipotesi di decorso infruttuoso di tale termine, il Tribunale ha nominato Commissario ad acta il Dirigente pro tempore del competente Dipartimento regionale, con facoltà di delega, stabilendo un ulteriore termine di sessanta giorni per l’esecuzione.

Il Collegio ha precisato che il munus di ausiliario del giudice è intrinsecamente obbligatorio, sicché non può essere né rifiutato né inciso da disposizioni interne all’Amministrazione di appartenenza, richiamando sul punto un precedente del C.G.A.R.S. n. 138/2015 e un’ordinanza del TAR Campania, Napoli, Sez. VII, n. 2039/2019. Il compenso del Commissario è determinato e liquidato con successivo decreto collegiale ai sensi del d.P.R. n. 115/2002; la parcella va presentata a pena di decadenza nei termini dell’art. 71 del d.P.R. n. 115/2002, con decorrenza dal compimento dell’ultimo atto di esecuzione della sentenza e non dal deposito della relazione. È stato inoltre imposto il deposito degli atti tramite procedura P.A.T. con apposito modulo.

Infine, in applicazione della regola della soccombenza e in ragione della non particolare complessità delle questioni, le spese di lite sono state poste a carico dell’Azienda intimata e liquidate come da dispositivo.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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