Mancata impugnazione della graduatoria e improcedibilità del ricorso avverso l’esclusione dal concorso (TAR Lazio n. 9317 del 19.05.2026)
Principi di diritto (Massima)
La mancata impugnazione della graduatoria finale di un concorso pubblico determina l’improcedibilità del ricorso proposto avverso il provvedimento di esclusione del candidato. La graduatoria, pur appartenendo alla medesima sequenza procedimentale dell’atto di esclusione, non ne costituisce conseguenza inevitabile, implicando nuove e ulteriori valutazioni di interessi, anche di soggetti terzi. Il candidato escluso ha l’onere di impugnare anche la graduatoria di merito successivamente pubblicata, non potendo l’eventuale annullamento dell’esclusione dispiegare un effetto caducante sulla graduatoria stessa.
Il Fatto
Il ricorrente partecipava al concorso, per esami e titoli, per il reclutamento di 4.189 allievi carabinieri in ferma quadriennale. Al termine degli accertamenti attitudinali, la Commissione lo dichiarava inidoneo con provvedimento del 17.01.2023, motivato ai sensi dell’art. 11, comma 4, del bando di concorso.
Avverso l’esclusione proponeva ricorso dinanzi al TAR Lazio, chiedendone l’annullamento unitamente agli atti presupposti. La domanda cautelare veniva rigettata, con conferma in sede di appello cautelare. In data 14 aprile 2023 veniva pubblicata la graduatoria definitiva del concorso, che non risultava impugnata.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha preliminarmente rilevato, all’udienza straordinaria del 24 aprile 2026, un possibile profilo di improcedibilità del ricorso, prospettandolo ai difensori presenti. La causa è stata quindi trattenuta in decisione per valutare la questione.
Il TAR ha richiamato il principio secondo cui la mancata impugnazione della graduatoria finale di un concorso si risolve in un profilo di improcedibilità del ricorso avverso il provvedimento di esclusione. La graduatoria, infatti, pur inserendosi nella stessa sequenza procedimentale dell’atto di esclusione, non ne rappresenta una conseguenza inevitabile, poiché la sua adozione implica nuove ed ulteriori valutazioni di interessi, anche di una pluralità di soggetti terzi rispetto al rapporto originariamente controverso.
Ne consegue che il ricorrente, il quale abbia impugnato l’esclusione, ha l’onere di impugnare anche la graduatoria di merito successivamente pubblicata, non potendo ritenersi che l’eventuale annullamento del provvedimento di esclusione possa avere un effetto caducante sulla graduatoria stessa.
Poiché nel caso di specie la graduatoria non era stata impugnata e il termine decadenziale per proporre ricorso risultava ampiamente superato, il Collegio ha dichiarato il ricorso improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse, con compensazione delle spese di lite.
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Nota della Redazione
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