Divieto biennale di accesso agli stadi legittimo per minore tesserato (TAR Calabria n. 183 del 29.01.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il D.A.S.P.O. previsto dall’art. 6 della legge 13 dicembre 1989, n. 401 è misura di prevenzione che prescinde dall’accertamento giudiziale dei fatti presupposti e dalla sussistenza di una sentenza penale di condanna. Ne consegue che la sopravvenuta estinzione del reato per esito positivo della messa alla prova non determina l’automatica decadenza del provvedimento questorile, operando il principio tempus regit actum in relazione al quadro probatorio esistente al momento della sua adozione. La misura richiede che la condotta sia ascrivibile all’autore sulla base di elementi gravi, precisi e concordanti, secondo la logica del più probabile che non, ed è revocabile o modificabile, ai sensi dell’art. 6, comma 5, della legge n. 401/1989, solo al venir meno o al mutare delle condizioni che ne hanno giustificato l’emissione. L’obbligo di motivazione per relationem è legittimo se all’interessato è garantita la visione e l’estrazione di copia degli atti richiamati, non essendo l’Amministrazione tenuta a notificarli.
Il Fatto
Il Questore di Vibo Valentia ha adottato, il 14 marzo 2024, un D.A.S.P.O. nei confronti di un minore tesserato per una squadra di calcio. Gli è stata contestata la partecipazione a una violenta contestazione di gruppo dei tesserati in occasione di una partita, con l’ulteriore addebito di avere colpito con uno schiaffo l’arbitro. Il divieto di accesso agli impianti sportivi è stato fissato in due anni, con estensione alle zone circostanti.
I genitori, esercenti la responsabilità genitoriale, hanno impugnato il provvedimento davanti al TAR Calabria, deducendo difetto di motivazione e di istruttoria, indeterminatezza dei luoghi e inapplicabilità della misura a un calciatore ritenuto professionista, oltre alla sproporzione della sanzione. In corso di giudizio hanno depositato la sentenza del Tribunale per i minorenni che aveva dichiarato estinta la messa alla prova. L’Amministrazione ha chiesto il rigetto.
La Motivazione della Corte
Il Collegio rigetta il ricorso. Sul primo motivo osserva che la motivazione per relationem è legittima quando all’interessato sia garantito di prendere visione degli atti richiamati e di ottenerne copia ai sensi degli artt. 22 e ss. della legge 7 agosto 1990, n. 241; l’Amministrazione non deve notificare tutti gli atti, ma indicarne gli estremi e metterli a disposizione su richiesta. Nel caso concreto i ricorrenti non hanno provato di avere formulato istanza di accesso, e gli atti sono stati comunque prodotti in giudizio dalla difesa erariale.
Quanto all’estinzione del reato per esito positivo della messa alla prova, il Tribunale la qualifica come circostanza sopravvenuta, inidonea a inficiare il quadro probatorio acquisito dall’Amministrazione al momento dell’adozione del provvedimento, in applicazione del principio tempus regit actum. Il D.A.S.P.O. è misura di prevenzione autonoma rispetto al processo penale: un eventuale proscioglimento non ne determina l’automatica decadenza, potendo il provvedimento essere revocato o modificato solo al mutare delle condizioni che lo avevano giustificato.
Sul secondo motivo il Collegio esclude l’indeterminatezza. Il divieto è riferito ai luoghi ove la squadra disputa manifestazioni calcistiche, agli impianti su territorio nazionale ed estero e alle zone circostanti, con precisazione degli orari e del raggio di cinquecento metri. L’individuazione concreta delle manifestazioni resta apprezzamento discrezionale sottratto al sindacato giudiziale, mentre le statuizioni consentono di ricostruire le tipologie di eventi preclusi, nel rispetto del principio di legalità.
Sul terzo motivo il Collegio rileva che i ricorrenti non hanno provato l’esistenza di un rapporto di lavoro o la percezione di un reddito dall’attività sportiva, tanto che hanno chiesto il patrocinio a spese dello Stato. Una nota della Questura del 27 maggio 2025 dimostra che il minore milita in una società associata nella Lega Nazionale Dilettanti, con esclusione dalla categoria dei professionisti. Il divieto biennale è infine ritenuto proporzionato rispetto ai fatti e alla dinamica della condotta. Il ricorso è rigettato, con compensazione delle spese.
Nota della Redazione
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