Esame di avvocato: la competenza sul diniego di ammissione alle prove orali spetta al TAR della sede della Corte d’Appello (TAR Sardegna n. 188 del 09.07.2026)
Principi di diritto (Massima)
È incompetente il TAR della Sardegna a conoscere del ricorso avverso il giudizio di esclusione dalle prove orali dell’esame di abilitazione all’esercizio della professione di avvocato, quando la Commissione esaminatrice operi presso una Corte d’Appello di altra circoscrizione. La competenza appartiene, infatti, al TAR nella cui circoscrizione ha sede la Corte d’Appello presso la quale opera la Commissione. Il provvedimento che determina le modalità di svolgimento della prova scritta per un candidato portatore di handicap, imponendo un ausilio ritenuto inadeguato, è immediatamente lesivo e deve essere impugnato nel termine di decadenza, senza attendere l’esito della prova. L’eventuale tardività dell’impugnazione e il possibile difetto di competenza integrano circostanze che, in sede cautelare, escludono il fumus boni iuris.
Il Fatto
Una candidata all’esame di avvocato, sessione 2025, portatrice di handicap, veniva esclusa dalle prove orali dalla Sottocommissione n. 2 della Corte d’Appello di Ancona. La ricorrente impugnava il diniego di ammissione, unitamente al provvedimento con cui la Corte d’Appello di Cagliari aveva stabilito che, per la prova scritta, potesse essere assistita da una persona priva di laurea in discipline giuridico-economiche. Secondo la ricorrente, tale ausilio non le avrebbe garantito un supporto effettivo, in violazione dell’art. 20 della legge n. 104/1992.
La candidata proponeva ricorso al TAR Sardegna, chiedendo la sospensione cautelare degli atti impugnati. Le amministrazioni resistenti si costituivano in giudizio, eccependo l’infondatezza della domanda cautelare.
La Motivazione della Corte
Il TAR Sardegna, esaminata l’istanza cautelare, ha rilevato che la controversia presenta profili di possibile incompetenza territoriale. Richiamando il principio costantemente affermato in giurisprudenza, secondo cui “Competente a decidere i ricorsi proposti avverso il giudizio di esclusione dalle prove orali dell’esame per l’abilitazione all’esercizio della professione di avvocato è il TAR nella cui circoscrizione ha sede la Corte di Appello presso la quale opera la Commissione esaminatrice” (cfr. Consiglio di Stato, Sez. IV, n. 4725 del 2016), il Collegio ha osservato che la Commissione che ha adottato il provvedimento di esclusione opera presso la Corte d’Appello di Ancona. Ne consegue che la competenza a conoscere della relativa impugnazione sarebbe radicata presso il TAR delle Marche, e non presso quello sardo.
Quanto al provvedimento della Corte d’Appello di Cagliari, che aveva disciplinato le modalità di assistenza durante la prova scritta, il Collegio ha evidenziato un possibile profilo di tardività dell’impugnazione. Il provvedimento, infatti, imponendo un ausilio ritenuto inadeguato dalla ricorrente, sarebbe immediatamente lesivo della sua posizione, con la conseguenza che il termine di decadenza per l’impugnazione sarebbe decorso dalla sua notificazione, avvenuta nel novembre 2025, e non dal successivo esito negativo della prova.
Entrambe le eccezioni, pur non essendo state definitivamente accolte in questa sede, hanno indotto il Collegio a ritenere non sussistente il requisito del fumus boni iuris, necessario per la concessione della misura cautelare richiesta. Il TAR ha pertanto rigettato l’istanza, rinviando ogni approfondita valutazione all’esito dell’udienza di merito e disponendo la compensazione delle spese della fase cautelare in ragione della complessità della fattispecie.
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Nota della Redazione
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