Il vincolo di territorialità NCC resiste alla decadenza per inattività locale (TAR Calabria n. 30 del 13.01.2026)

Principi di diritto (Massima)
In materia di noleggio con conducente il vincolo di territorialità conserva piena vigenza anche dopo la sentenza della Corte costituzionale n. 56 del 2020, che ha anzi confermato la vocazione locale del servizio. Il titolare dell’autorizzazione deve collocare sede operativa e rimessa nel Comune autorizzante e prestare il servizio in modo prevalente a beneficio della comunità locale e del territorio provinciale di riferimento. La decadenza ai sensi dell’art. 37 del Regolamento comunale non ha natura sanzionatoria in senso proprio, ma costituisce atto rimediale adottato nel rapporto di durata: essa presuppone la previa comunicazione ex art. 7 della legge n. 241/1990 e non richiede la diffida prevista dall’art. 31 bis del Regolamento, da riferirsi alle sole ipotesi ivi tipizzate. È infondata l’eccezione di contrasto del vincolo con la libertà di stabilimento ex art. 49 TFUE, trattandosi di misura indistintamente applicabile e di requisito oggettivo inerente all’attività.

Il Fatto

I ricorrenti, già titolari di quattro autorizzazioni NCC rilasciate dal Comune di Cerva e conferite ex art. 7 della legge n. 21/1992 a una società cooperativa, impugnavano i provvedimenti con cui il Comune aveva disposto la decadenza dei titoli. La decadenza traeva origine da una relazione di servizio della Polizia municipale, che aveva rilevato plurime irregolarità e, in particolare, la violazione del cosiddetto vincolo di territorialità, per l’assenza di prenotazioni originate dal Comune e per l’uso condiviso della rimessa con altro titolare NCC.

Dopo l’avvio dei procedimenti in data 10.3.2025 e le controdeduzioni documentali dei ricorrenti, il Comune aveva confermato la decadenza con comunicazione del 3.6.2025. Il Tribunale aveva respinto la domanda cautelare per difetto di fumus boni iuris. Il ricorso denunciava la violazione dell’art. 31 bis del Regolamento comunale per mancata diffida e l’insussistenza della violazione contestata, con domanda risarcitoria.

La Motivazione della Corte

Il Collegio rigetta entrambi i motivi. Quanto alla pretesa violazione dell’art. 31 bis del Regolamento, il Tribunale osserva che la diffida opera solo nelle ipotesi tipizzate, tra le quali non rientra la diversa sanzione della decadenza di cui all’art. 37. I provvedimenti impugnati non hanno natura sanzionatoria in senso stretto, ma costituiscono atti di revoca-decadenza con funzione rimediale, adottati all’interno di un rapporto di durata subordinato a presupposti e obblighi.

Nel caso concreto il Comune aveva proceduto nel rispetto del contraddittorio procedimentale, con previa notifica dei preavvisi ex art. 7 della legge n. 241/1990, accertando il venir meno dei presupposti delle autorizzazioni. Il richiamo è a Consiglio di Stato, Sez. V, n. 6195 del 15 luglio 2025.

Anche il secondo motivo è infondato. Il Collegio ricostruisce il quadro normativo richiamando Cons. Stato, V, n. 5481 del 2020, Cons. Stato, V, n. 1703 del 2021, Cons. Stato, V, n. 3381 del 2022, Cons. Stato, V, n. 9567 del 2023 e Cons. Stato, V, n. 3516 del 2025: il servizio NCC ha dimensione locale, estesa alla provincia, ma conserva un collegamento stabile con la comunità di riferimento.

Dagli atti ispettivi emergeva che i dipendenti non avevano cognizione dell’ubicazione della rimessa e che nessuna comanda era stata presa dal Comune di Cerva; la documentazione prodotta si riferiva peraltro a periodi successivi all’accertamento. Assume rilievo anche l’assenza di cartellonistica. Il richiamo all’art. 11, comma 4, della legge n. 21/1992 non supera il vincolo, che attiene a sede, rimessa e prestazione in favore della comunità.

Il Tribunale esclude infine il contrasto con l’art. 49 TFUE, richiamando Cons. Stato, V, n. 4795 del 2023 e Cons. Stato, V, n. 6248 del 2025: i requisiti di sede e rimessa sono misure indistintamente applicabili e requisiti oggettivi dell’attività. Il ricorso e la domanda risarcitoria, per difetto derivato dei presupposti, sono rigettati, con condanna dei ricorrenti alle spese di lite.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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