La progressione di carriera non integra di per sé periculum in mora ai fini cautelari (TAR Molise n. 21 del 12.03.2026)
Principi di diritto (Massima)
L’istanza cautelare ex art. 55 cod. proc. amm. deve essere sorretta dal requisito del periculum in mora, che deve risultare concreto e attuale. Il pregiudizio alla progressione di carriera e al trattamento economico consequenziale all’adozione di un provvedimento amministrativo non integra di per sé un danno grave e irreparabile, ove la parte ricorrente non deduca specifiche circostanze idonee ad appalesare l’attualità e l’irreparabilità del lamentato pregiudizio. La mera enunciazione del danno, non supportata da elementi fattuali, non è sufficiente a fondare la tutela cautelare, che resta pertanto da respingere, con possibilità di compensazione delle spese.
Il Fatto
Un appartenente alla Polizia di Stato impugnava, chiedendone la sospensione dell’efficacia, un decreto del Capo della Polizia – Direttore Generale della Pubblica Sicurezza, con il quale gli era stata attribuita la denominazione di “coordinatore” a decorrere dal 1° ottobre 2022. Il ricorrente lamentava che il provvedimento incideva sulla propria progressione di carriera e sul conseguente trattamento economico, deducendone il pregiudizio grave e irreparabile ai fini della tutela cautelare.
L’Amministrazione dell’Interno, costituitasi in giudizio, svolgeva puntuali controdeduzioni rispetto alle censure sollevate dalla parte ricorrente.
La Motivazione della Corte
Il TAR Molise, nella camera di consiglio dell’11 marzo 2026, ha rilevato che la domanda cautelare non appariva sorretta dal requisito del periculum in mora. Il Collegio ha osservato che tale requisito era stato in sostanza solo enunciato dalla parte ricorrente, la quale non aveva dedotto alcuna specifica circostanza idonea ad appalesare l’attualità e l’irreparabilità del danno che assumeva di subire.
Il pregiudizio lamentato coincideva, in definitiva, con il danno alla progressione di carriera e al trattamento economico consequenziale all’adozione del provvedimento gravato. Tale tipologia di pregiudizio, ad avviso del Collegio, non presenta di per sé i caratteri della gravità e dell’irreparabilità che la tutela cautelare ex art. 55 cod. proc. amm. richiede, mancando la prova di circostanze che ne dimostrino l’attualità e la concreta lesività.
Il Tribunale ha inoltre rilevato che le censure formulate dal ricorrente erano state oggetto di puntuali e approfondite controdeduzioni da parte della difesa erariale, ulteriore elemento che ha contribuito a escludere la sussistenza dei presupposti per l’accoglimento dell’istanza.
In esito a tali valutazioni, il TAR ha respinto l’istanza cautelare, compensando le spese del giudizio. Ha altresì disposto l’oscuramento delle generalità e di ogni dato idoneo a identificare la parte ricorrente, ai sensi dell’art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. n. 196/2003 e dell’art. 10 Regolamento (UE) 2016/679.
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Nota della Redazione
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