Cessazione materia del contendere e improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse (TAR Campania n. 2323 del 10.04.2026)
Principi di diritto (Massima)
La cessazione della materia del contendere, ai sensi dell’art. 34, comma 5, cod. proc. amm., può essere dichiarata solo quando il ricorrente abbia conseguito in via amministrativa l’intero bene della vita richiesto, sì da rendere oggettivamente inutile la prosecuzione del processo. Ove la pretesa azionata non si esaurisca nell’adempimento frattanto intervenuto, ma coinvolga ulteriori domande di accertamento e di annullamento, la dichiarazione della parte non consente una pronuncia nel merito. Il venir meno dell’interesse a coltivare il ricorso, desumibile dalle dichiarazioni della parte e dal contesto processuale, impone invece la declaratoria di improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse ex art. 35, comma 1, lett. c), cod. proc. amm.
Il Fatto
La ricorrente, quale rappresentante legale della figlia minore, impugnava davanti al TAR Campania l’ammonizione adottata dal Comune di Napoli a seguito di segnalazione della scuola per presunta elusione dell’obbligo scolastico. Chiedeva inoltre l’accertamento dell’illegittimità dell’omissione del Dirigente scolastico, che non aveva aggiornato la posizione della minore sul portale dell’Anagrafe Nazionale degli Studenti con la dicitura “Istruzione Parentale“.
Nel corso del giudizio l’Amministrazione scolastica provvedeva all’aggiornamento richiesto. La ricorrente, preso atto dell’adempimento, chiedeva dichiararsi la cessazione della materia del contendere; il Comune eccepiva l’improcedibilità del ricorso.
La Motivazione della Corte
Il Collegio muove dalla regola generale secondo cui la cessazione della materia del contendere presuppone che il ricorrente abbia ottenuto in via amministrativa il bene della vita atteso, così da rendere inutile la prosecuzione del processo. Richiama in proposito la giurisprudenza amministrativa sul punto, che individua nella soddisfazione integrale della pretesa il presupposto della pronuncia.
Tale presupposto non ricorre nel caso concreto. La pretesa originariamente azionata non si esauriva nel solo aggiornamento del portale SIDI, ma comprendeva anche l’accertamento dell’illegittimità delle omissioni contestate all’Amministrazione scolastica e l’annullamento dell’ammonizione comunale. L’adempimento sopravvenuto soddisfa dunque solo una parte delle domande, lasciandone integre altre.
La dichiarazione resa dalla ricorrente non consente, perciò, una sentenza di cessazione nel merito. Essa tuttavia palesa il venir meno dell’interesse alla coltivazione del ricorso. Il Collegio valorizza anche i rilievi già espressi nell’ordinanza n. 8115 del 15 dicembre 2025, con cui era stata segnalata la possibile perdita di interesse e ipotizzata l’inammissibilità della domanda di accertamento.
Ne deriva la declaratoria di improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse ai sensi dell’art. 35, comma 1, lett. c), cod. proc. amm. Il carattere meramente processuale della pronuncia giustifica la compensazione integrale delle spese tra tutte le parti, con dichiarazione di irripetibilità del contributo unificato.
Nota della Redazione
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