Ottemperanza per crediti retributivi del docente: nomina commissario ad acta e penalità di mora (TAR Lazio n. 11419 del 22.06.2026)
Principi di diritto (Massima)
In sede di giudizio di ottemperanza, una volta decorso il termine dilatorio di cui all’art. 14 d.l. n. 669/1996 e accertato il passaggio in giudicato della decisione, il giudice amministrativo ordina all’Amministrazione di dare esecuzione al giudicato entro un termine determinato. Per l’ipotesi di ulteriore inadempienza, può nominare sin d’ora un commissario ad acta con facoltà di delega, riservandosi di applicare la penalità di mora ex art. 114 cod. proc. amm. Sul credito non ancora soddisfatto sono dovuti gli interessi legali dalla data di deposito della sentenza di ottemperanza fino al soddisfo, ai sensi dell’art. 1282, primo comma, cod. civ., oltre al rimborso delle spese vive successive.
Il Fatto
La ricorrente, docente, aveva ottenuto dal Tribunale di Tivoli, Sezione Lavoro, la declaratoria del diritto a vedersi riconosciuta, al momento della ricostruzione della carriera dopo l’assunzione a tempo indeterminato, l’intera anzianità maturata durante il servizio preruolo, con la condanna del Ministero dell’Istruzione al pagamento di una somma a titolo di differenze retributive, oltre rivalutazione e interessi. A fronte della mancata integrale esecuzione di tale pronuncia, passata in giudicato, la ricorrente proponeva ricorso per l’ottemperanza dinanzi al TAR Lazio. Nel corso del giudizio, l’Amministrazione aveva dedotto un adempimento parziale, sicché il Collegio aveva disposto incombenti istruttori, assegnando termini per memorie e repliche alla ricorrente, al Ministero e alla competente Ragioneria dello Stato.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha preliminarmente verificato la sussistenza dei presupposti per l’azione di ottemperanza. Ha rilevato che il ricorso era stato notificato dopo la scadenza del termine dilatorio di centoventi giorni previsto dall’art. 14 d.l. n. 669/1996, come modificato dall’art. 147, primo comma, lettera a), legge n. 388/2000 e dall’art. 44, terzo comma, lettera a), d.l. n. 269/2003, convertito con modificazioni dalla legge n. 326/2003, termine che preclude la proposizione di azioni esecutive nei confronti della Pubblica Amministrazione. Ha inoltre accertato, sulla base dell’attestazione apposta in calce alla sentenza, il passaggio in giudicato della decisione di cui si chiedeva l’esecuzione.
Nel merito, il Tribunale ha riscontrato che il Ministero resistente non aveva dato piena esecuzione al giudicato, e che la Ragioneria dello Stato, ritualmente evocata, era rimasta passiva, senza controdedurre. Ha quindi accolto il ricorso, ordinando all’Amministrazione di dare esecuzione integrale alla pronuncia entro sessanta giorni dalla comunicazione in via amministrativa della sentenza, ovvero dalla sua notifica su istanza di parte se anteriore.
Per l’ipotesi di ulteriore inadempienza, il Collegio ha nominato sin d’ora il Direttore generale della Direzione generale per le risorse umane e finanziarie del Ministero dell’Istruzione e del Merito, con facoltà di delega ad altro dirigente, quale commissario ad acta, affinché provveda in via sostitutiva entro il successivo termine di sessanta giorni. È stata altresì riservata l’applicazione della penalità di mora ex art. 114 cod. proc. amm. per l’ipotesi di persistenza dell’inadempimento. L’indicazione del commissario sin dalla sentenza è stata motivata dall’esigenza di contenere ulteriori esborsi di denaro pubblico che avrebbero potuto generare responsabilità per danno erariale.
Sulla somma ancora dovuta, il Tribunale ha precisato che sono dovuti gli interessi legali dal deposito della sentenza di ottemperanza sino al soddisfo, ai sensi dell’art. 1282, primo comma, cod. civ., trattandosi di crediti liquidi ed esigibili di somme di denaro, nonché il rimborso delle spese vive successive. Le spese di lite sono state poste a carico dell’Amministrazione soccombente e liquidate in favore del difensore antistatario.
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Nota della Redazione
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