Ottemperanza al giudicato e poteri del commissario ad acta (TAR Calabria n. 37 del 13.01.2026)

Principi di diritto (Massima)
In tema di giudizio di ottemperanza, l’amministrazione debitrice ha l’obbligo di eseguire integralmente il giudicato formatosi sul titolo esecutivo non opposto e, nel relativo giudizio, grava su di essa l’onere di provare l’avvenuto adempimento. L’azione di ottemperanza ai sensi degli artt. 112 e ss. cod. proc. amm. è accolta quando il credito risulti certo ed esigibile, non contestato e non estinto. Il giudice amministrativo assegna all’amministrazione un termine per l’adempimento e, per il caso di inerzia, nomina un commissario ad acta con facoltà di delega, ponendo a carico dell’ente inadempiente le spese del giudizio. Il rimborso della tassa di registrazione non è dovuto se il ricorrente non prova di averla corrisposta.

Il Fatto

Una banca ha ottenuto dal Tribunale di Catanzaro un decreto ingiuntivo con cui un Comune è stato condannato al pagamento di una somma di denaro, oltre interessi richiesti in ricorso, spese notarili, spese e competenze del procedimento e accessori di legge. Il decreto non è stato opposto ed è divenuto definitivamente esecutivo, come attestato dalla Cancelleria; il titolo è stato notificato all’ente nel luglio 2024.

Non ottenuto il pagamento, il creditore ha adito il TAR Calabria con ricorso notificato e depositato nel febbraio 2025, chiedendo l’esecuzione del giudicato, gli interessi ai sensi del d.lgs. n. 231/2002 e il rimborso delle spese esecutive sostenute dopo l’emissione del decreto, tra cui la tassa di registrazione. L’amministrazione, ritualmente evocata, non si è costituita.

La Motivazione della Corte

Il Collegio rileva che l’amministrazione ha l’obbligo di adempiere integralmente la pretesa creditoria fondata sulla decisione giurisdizionale passata in giudicato. Nel giudizio di ottemperanza l’onere di provare l’avvenuta esecuzione grava sull’ente pubblico, che non ha fornito alcuna dimostrazione in tal senso.

Sussistono, pertanto, tutti i requisiti per l’accoglimento dell’azione di ottemperanza ai sensi degli artt. 112 e ss. cod. proc. amm. Il giudice dichiara l’obbligo dell’ente di eseguire il giudicato mediante il pagamento delle somme indicate, al netto di quanto già eventualmente corrisposto, assegnando un termine di 60 giorni dalla notificazione della sentenza.

Quanto agli interessi, il titolo li prevede nella misura richiesta nel ricorso monitorio, ove erano espressamente domandati gli interessi moratori ai sensi del d.lgs. n. 231/2002 sulle fatture non pagate o pagate in ritardo, dalle rispettive scadenze al saldo. Il rimborso della tassa di registrazione, invece, è respinto, non essendo presente in atti la prova del suo pagamento.

Per il caso di inerzia oltre il termine, il Collegio nomina commissario ad acta il Segretario Comunale, con facoltà di delega ad altro dirigente o funzionario, che provvederà su istanza della parte ricorrente entro i successivi novanta giorni. Il compenso del commissario è liquidato con separato decreto e posto a carico dell’amministrazione inadempiente. Le spese di giudizio sono poste a carico dell’ente inadempiente.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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