Concorso dirigenti: titolo autodichiarato va valutato o soccorso istruttorio (TAR Lazio n. 248 del 07.01.2026)
Principi di diritto (Massima)
Nella riedizione di una procedura concorsuale disposta in esecuzione di un annullamento giurisdizionale, la Commissione non può omettere la valutazione dei titoli che il candidato abbia dichiarato nel curriculum vitae, quando la legge di gara non sanzioni espressamente con la mancata valutazione la mancata produzione del titolo in originale o in copia conforme. Le dichiarazioni rese dal candidato in ordine ai titoli sono assimilabili alle autocertificazioni e la loro regolarizzazione non costituisce integrazione della domanda: l’amministrazione deve pertanto attivare il soccorso istruttorio. È invece legittima l’applicazione di un moltiplicatore unico a tutte le voci di punteggio dei titoli, adottata al fine di rendere astrattamente raggiungibile il punteggio massimo previsto dal bando, trattandosi di soluzione necessitata dall’effetto conformativo delle sentenze di annullamento e rispettosa del rapporto tra le categorie di titoli fissato dalla lex specialis.
Il Fatto
La vicenda riguarda la selezione pubblica per l’assunzione a tempo indeterminato di 175 dirigenti di seconda fascia dell’Agenzia delle Entrate, indetta con bando del 2010 e articolata nella valutazione dei titoli e nella prova orale. Dopo un primo contenzioso, la graduatoria approvata nel 2021 è stata annullata dal giudice amministrativo nella parte relativa all’attribuzione del punteggio per titoli, con conseguente riedizione della procedura.
Il ricorrente, collocato tra gli idonei non vincitori nella nuova graduatoria approvata nel gennaio 2024, ha impugnato tale atto e le successive rettifiche, dolendosi sia dei nuovi criteri di valutazione sia della mancata considerazione dell’abilitazione forense, dichiarata nel curriculum e poi trasmessa in sede di autotutela.
La Motivazione della Corte
Il Collegio esamina anzitutto l’eccezione di irricevibilità parziale, respingendola sul rilievo che l’approvazione della graduatoria di un concorso costituisce atto ad oggetto plurimo, concettualmente scindibile in tanti provvedimenti quanti sono i destinatari. La successione cronologica di distinte graduatorie per il medesimo concorso non determina alcuna preclusione rispetto alla contestazione della seconda, adottata a seguito di annullamento giurisdizionale dei precedenti criteri.
Nel merito, il primo motivo è respinto. La fissazione dei punteggi intermedi, pur espressione di discrezionalità, incontra margini più contenuti rispetto al momento valutativo, dovendo rispettare i criteri-guida della legge di gara e i principi dell’art. 97 Cost.. La Commissione si è attenuta a tali limiti, prendendo atto che il punteggio massimo per titoli precedentemente raggiunto era pari a 11,60/100 e adottando il coefficiente di moltiplicazione di 8,5 onde consentire in astratto il raggiungimento di quota 100.
Tale soluzione è ritenuta necessitata dall’effetto conformativo delle sentenze che avevano censurato la diluizione dei punteggi del 2016, non presentando margini di opinabilità. La scelta di applicare un moltiplicatore unico a tutte le voci, anziché coefficienti distinti, ha preservato il rapporto tra le categorie di titoli prefissato dal bando e ha costituito garanzia di parità tra i concorrenti. Le censure del ricorrente si risolvono in soluzioni alternative non praticabili.
È invece accolto il secondo motivo. Richiamando la sentenza n. 8594 del 19 maggio 2023, il Collegio rileva che il bando imponeva la valutazione di quanto dichiarato nel curriculum e non contemplava la mancata produzione dei titoli quale causa di esclusione dalla valutazione, salvo che per due specifiche ipotesi. Poiché il sistema della lex specialis richiama la disciplina delle autocertificazioni, l’amministrazione avrebbe dovuto attivare il soccorso istruttorio. Nel caso di specie la valutazione dell’abilitazione forense è mancata e il titolo, pur inoltrato in autotutela, non è stato considerato. Il ricorso e i motivi aggiunti sono pertanto accolti nei limiti indicati, con annullamento parziale degli atti gravati; le spese sono compensate.
Nota della Redazione
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