Inottemperanza del Ministero per mancato pagamento Carta docente e RPD: si nomina commissario ad acta (TAR Lombardia n. 2569 del 25.05.2026)
Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di ottemperanza promosso per il mancato pagamento di somme liquidate in sede di cognizione, decorso il termine dilatorio di 120 giorni previsto dall’art. 14 del d.l. n. 669/1996, conv. in legge n. 30/1997, l’accertamento dell’inottemperanza dell’Amministrazione non richiede la dimostrazione di un comportamento ostativo, essendo sufficiente la mancata esecuzione del titolo. All’accoglimento consegue l’assegnazione del termine di 90 giorni per provvedere al pagamento integrale e, per il caso di ulteriore inerzia, la nomina sin d’ora del commissario ad acta nella persona del Direttore della Ragioneria territoriale dello Stato competente, con facoltà di delega a un dirigente o funzionario del medesimo Ufficio.
Il Fatto
Il ricorrente, docente, agiva dinanzi al Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia per ottenere l’ottemperanza alla sentenza del Tribunale di Como, Sezione Lavoro, che aveva accertato il suo diritto alla Carta elettronica del docente per l’anno scolastico 2022/2023 e alla Retribuzione Professionale Docenti, condannando il Ministero dell’Istruzione e del Merito al pagamento della somma di euro 622,38 oltre interessi, nonché alla messa a disposizione della Carta. Nonostante il titolo fosse passato in giudicato e ritualmente notificato, l’Amministrazione non aveva provveduto ad alcun pagamento, neppure parziale.
Il ricorrente deduceva pertanto l’inottemperanza del Ministero, precisando che l’azione non riguardava le spese di lite, già distratte in favore dei difensori.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha ritenuto il ricorso fondato, osservando come rispetto al titolo esecutivo fosse decorso il termine dilatorio di 120 giorni per il pagamento previsto dall’art. 14 del d.l. n. 669/1996. La documentazione versata in atti e le dichiarazioni del ricorrente dimostravano che l’Amministrazione non aveva effettuato pagamenti, mentre il Ministero, costituitosi, non aveva formulato alcuna deduzione né fornito indicazioni sull’andamento della procedura.
Il credito risultava quindi non contestato nell’an e nel quantum, circostanza che ha condotto alla dichiarazione di inottemperanza del Ministero intimato. Il Tribunale ha ordinato all’Amministrazione di provvedere integralmente ai pagamenti entro il termine di 90 giorni dalla pubblicazione della sentenza.
Per l’ipotesi di ulteriore inerzia, è stato nominato sin d’ora commissario ad acta il Direttore della Ragioneria territoriale dello Stato di Como, Lecco e Sondrio, con facoltà di delega a un dirigente o funzionario del medesimo Ufficio, il quale avrebbe provveduto al pagamento entro 60 giorni dalla comunicazione dell’inottemperanza, a spese dell’Amministrazione. L’incarico è stato qualificato come adempimento connesso ai doveri d’istituto.
La pronuncia ha infine liquidato le spese di lite in euro 800,00, con distrazione in favore dei difensori del ricorrente, secondo i criteri indicati dal Consiglio di Stato nelle decisioni richiamate.
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Nota della Redazione
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