Rimessa all’amministrazione la ricerca istruttoria nel silenzio-diniego sull’accesso (TAR Sardegna n. 00929 del 22.06.2026)
Principi di diritto (Massima)
In tema di accesso agli atti, qualora l’amministrazione resistente eccepisca la propria incompetenza a rilasciare la documentazione richiesta, il giudice amministrativo può disporre incombenti istruttori al fine di verificare quale sia l’ente effettivamente detentore dei documenti e di accertare l’esistenza o meno delle certificazioni richieste. Tale attività istruttoria risulta funzionale alla decisione sulla fondatezza della domanda di accesso, superando le contrapposte deduzioni delle parti resistenti.
Il Fatto
Il ricorrente, medico specializzato in medicina generale, ha svolto attività di tutoraggio nell’ambito del Corso di Formazione Specifica in Medicina Generale (CFSMG) con sede al Polo didattico di una città capoluogo. Con istanza del 25 febbraio 2026, ha chiesto alle amministrazioni intimate la documentazione relativa al proprio incarico, all’autorizzazione al tirocinio, alla contrattualizzazione e alle certificazioni attestanti l’avvenuto servizio.
Avverso il silenzio serbato e i successivi riscontri negativi, il ricorrente ha agito innanzi al TAR. Le due amministrazioni resistenti, tuttavia, hanno opposto una reciproca eccezione di incompetenza: una ha dichiarato che la documentazione sarebbe nella disponibilità dell’altra, la quale a sua volta ha rinviato alla prima l’onere di esibizione.
La Motivazione della Corte
Il Tribunale ha rilevato che la delibera della giunta regionale n. 38/60 del 21 dicembre 2022 attribuisce alla Regione la responsabilità delle certificazioni relative al servizio svolto dai tutor, mentre demanda alla Azienda sanitaria la gestione economico-finanziaria dei corsi tramite la Struttura Complessa Formazione, Ricerca e Cambiamento Organizzativo. Il Polo didattico, peraltro, farebbe capo alla predetta Struttura Complessa.
Alla luce di tale quadro normativo, il Collegio ha ritenuto necessaria un’attività istruttoria d’ufficio per chiarire l’effettiva allocazione dei documenti. Ha pertanto ordinato al Direttore del Servizio Programmazione Sanitaria di fornire una relazione, entro il 20 luglio 2026, in ordine all’esistenza delle certificazioni relative al servizio svolto dal ricorrente, con indicazione dell’ufficio competente alla loro redazione. Ha altresì richiesto al Responsabile della Struttura Complessa una relazione sull’eventuale presenza della documentazione presso il Polo didattico.
La decisione supera il conflitto negativo di competenza tra gli enti, imponendo a ciascuno di essi di riferire in ordine alla documentazione nella propria sfera di controllo. L’ordinanza ha fissato per la prosecuzione del giudizio l’udienza camerale dell’11 novembre 2026, riservando ogni ulteriore determinazione al merito.
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Nota della Redazione
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