Verifica di anomalia e costi della manodopera: necessaria istruttoria aziendale (TAR Lazio n. 247 del 07.01.2026)

Principi di diritto (Massima)
Ai fini della verifica di anomalia dell’offerta, la stazione appaltante non può accogliere i giustificativi con cui l’aggiudicataria giustifica la riduzione dei costi della manodopera sotto le tabelle ministeriali deducendo che malattia, infortuni e maternità gravano sugli istituti previdenziali. Tale argomentazione, se formulata in via sistematica e non calata nello specifico contesto aziendale, è inidonea a confutare l’attendibilità delle tabelle, poiché queste ultime già tengono conto dell’incidenza di quei costi e delle relative sostituzioni. L’aggiudicataria deve produrre specifici dati aziendali riferiti alle commesse pregresse, dai quali evincere con elevato grado di probabilità la concreta riduzione del costo del lavoro. Accertata la carenza istruttoria, il giudice amministrativo non annulla l’aggiudicazione, ma rinvia gli atti alla stazione appaltante per la riedizione del sub-procedimento di verifica.

Il Fatto

Con bando pubblicato sulla GUUE il 13 settembre 2024, Zètema Progetto Cultura s.r.l. ha avviato una gara aperta per l’affidamento del servizio di pulizia e sanificazione presso i musei del Sistema di Roma Capitale, per un importo a base d’asta di euro 1.884.832,38 e costi della manodopera stimati in euro 1.405.190,67 ai sensi dell’art. 41, comma 14 del d.lgs. n. 36/2023. Alla procedura hanno partecipato ventisei operatori.

La ricorrente, gestore uscente, si è collocata al secondo posto, preceduta dall’aggiudicataria, che ha offerto un ribasso del 24,91% con costi della manodopera inferiori a quelli stimati. Il RUP ha chiesto giustificativi, la verifica si è chiusa con esito positivo e l’aggiudicazione è stata disposta il 20 maggio 2025. La ricorrente ha impugnato il provvedimento e formulato domanda risarcitoria.

La Motivazione della Corte

Il Collegio ha respinto la richiesta di rinvio dell’udienza, avanzata per la possibile adozione di un provvedimento di autotutela: la stessa non era ancora intervenuta a circa cinque mesi dall’avvio del procedimento, ciò che esclude un caso eccezionale ai sensi dell’art. 73, comma 1-bis, c.p.a. Ha poi dichiarato infondate le eccezioni di inammissibilità, ravvisando nel ricorso la puntuale individuazione di vizi non implicanti discrezionalità amministrativa.

Nel merito, sono stati ritenuti fondati i motivi relativi al difetto di istruttoria e di motivazione, limitatamente al costo della manodopera e alla contestata riduzione degli oneri INPS. L’aggiudicataria aveva dedotto che una larga percentuale delle ore non lavorate grava sugli istituti previdenziali, ponendo così in dubbio l’attendibilità stessa delle tabelle ministeriali.

La Sezione ha ritenuto tale argomentazione inaccoglibile: essa, ove non calata nello specifico contesto aziendale, si scontra con la natura delle tabelle, che contengono una stima delle ore non lavorate non inderogabile ma esente da vizi ontologici. Richiamando il proprio precedente TAR Lazio, II ter, n. 15079 del 30 luglio 2025 e la Cons. Stato, sez. III, n. 8499 del 2023, ha osservato che le tabelle considerano già i costi effettivamente sostenuti dall’impresa e quelli afferenti alle sostituzioni.

Ne deriva che, in sede di verifica, l’aggiudicataria avrebbe dovuto produrre gli specifici dati aziendali riferiti alle commesse passate, dai quali evincere con elevato grado di probabilità la concreta riduzione del costo del lavoro, tenuto conto delle quote a carico per le sostituzioni e dei ratei per tredicesima, quattordicesima e trattamento di fine rapporto.

Accertata la carenza istruttoria, il Collegio non ha annullato l’aggiudicazione né dichiarato l’inefficacia del contratto, richiamando Cons. Stato, sez. V, n. 8437 del 2024: la riedizione del potere spetta alla stazione appaltante, cui è demandata la nuova verifica entro novanta giorni dalla pubblicazione. Respinte le ulteriori censure su clausola sociale, inquadramento e ore supplementari, le spese sono state compensate.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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