Ricorso inammissibile avverso ordinanza GPS senza impugnazione graduatorie applicative (TAR Lazio n. 217 del 07.01.2026)
Principi di diritto (Massima)
Gli atti generali di disciplina delle procedure di aggiornamento delle graduatorie provinciali devono essere impugnati congiuntamente ai provvedimenti attuativi che rendono concreta e attuale la lesione della posizione giuridica soggettiva del destinatario. Il termine decadenziale per la censura dell’atto applicativo governa anche il ricorso contro l’atto generale presupposto. Ne consegue l’inammissibilità del ricorso che gravì soltanto l’ordinanza ministeriale e non le singole graduatorie provinciali pubblicate a valle. La scelta di non impugnare l’atto applicativo preclude al giudice l’esame nel merito delle censure di violazione di legge e di eccesso di potere.
Il Fatto
Il ricorrente, docente in attesa del riconoscimento del titolo estero di sostegno, ha impugnato l’ordinanza ministeriale recante le procedure di aggiornamento delle graduatorie provinciali e di istituto. La censura riguardava in particolare l’art. 7, comma 4, lettera e), nella parte in cui esclude che gli insegnanti in attesa del riconoscimento del titolo estero possano sottoscrivere contratti di supplenza, consentendo il mero collocamento in graduatoria.
Il ricorrente ha dedotto la violazione dell’art. 4, commi 6-bis e 6-ter, della legge n. 124/1999, l’irragionevolezza della disciplina, la violazione della normativa europea sul riconoscimento delle qualifiche professionali e la vanificazione dell’istituto dell’inserimento con riserva. L’amministrazione si è costituita con atto di mera forma. L’istanza cautelare è stata respinta in primo grado e la decisione è stata riformata in punto di motivazione dal Cons. Stato con ordinanza n. 4350 del 2 settembre 2022, che ha riconosciuto la coerenza della previsione contestata con i principi di imparzialità e buon andamento. All’udienza di smaltimento è stato dato avviso della possibile inammissibilità per mancata impugnazione degli atti applicativi.
La Motivazione della Corte
Il Tribunale ha rilevato che il ricorrente ha gravato gli atti generali di disciplina delle procedure di aggiornamento delle graduatorie provinciali, ma non anche le graduatorie che di quella disciplina hanno fatto concreta applicazione. La declaratoria di inammissibilità costituisce applicazione del principio per cui gli atti generali devono essere impugnati congiuntamente con i provvedimenti attuativi che rendono concreta e attuale la lesione, entro il termine decadenziale per la censura di questi ultimi.
Il Collegio ha richiamato, a sostegno, Cons. Stato, Sez. II, sent. n. 5809/2025. Il ricorso è stato pertanto dichiarato inammissibile, con assorbimento di ogni altra censura.
Le spese sono state compensate tra le parti. Il Tribunale ha valorizzato il rilievo officioso del superiore profilo di inammissibilità e la mancanza di difese scritte dell’amministrazione resistente.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.