Carta docente: ottemperanza al giudicato del giudice del lavoro (TAR Sicilia n. 1852 del 26.06.2026)

Principi di diritto (Massima)
Il giudizio di ottemperanza, ai sensi dell’art. 112, comma 2, lett. c), cod. proc. amm., è esperibile anche per l’esecuzione delle sentenze del giudice ordinario passate in giudicato. Accertato il perdurante inadempimento dell’amministrazione all’obbligo di dare esecuzione al titolo, il giudice amministrativo ordina l’adempimento entro un termine e, per il caso di ulteriore inottemperanza, nomina sin d’ora il commissario ad acta ai sensi dell’art. 114, comma 4, lett. d), cod. proc. amm. La nomina di un dirigente della stessa amministrazione intimata non dà diritto ad alcun compenso, rientrando l’attività nell’onnicomprensività della retribuzione dirigenziale.

Il Fatto

La ricorrente ha ottenuto dal giudice del lavoro una sentenza che condannava il Ministero dell’Istruzione e del Merito ad attribuirle la carta elettronica del docente per un valore nominale di euro 2.500,00. Il titolo, notificato in forma esecutiva, è passato in giudicato per decorrenza dei termini di impugnazione.

L’amministrazione non ha provveduto all’adempimento. Decorso il termine dilatorio di 120 giorni per le azioni esecutive nei confronti della P.A., la ricorrente ha proposto ricorso per l’esecuzione del giudicato, chiedendo la nomina di un commissario ad acta. Il Ministero non si è costituito.

La Motivazione della Corte

Il Collegio ha verificato in via preliminare l’ammissibilità dello strumento. La sentenza di cui si chiede l’esecuzione è un provvedimento del giudice ordinario passato in giudicato e rientra dunque tra quelli per cui l’art. 112, comma 2, lett. c), cod. proc. amm. consente il giudizio di ottemperanza.

Il Tribunale ha poi accertato il rispetto dei termini processuali: quello decennale dell’art. 114, comma 1, cod. proc. amm. e quello di deposito dell’art. 87, comma 3, cod. proc. amm. Quanto all’art. 14 del d.l. n. 669 del 1996, è stata documentata la notificazione della sentenza al Ministero intimato.

Nel merito, l’azione è stata ritenuta ritualmente esercitata e l’inadempimento dell’amministrazione confermato. Sussiste pertanto in capo al Ministero l’obbligo giuridico di dare esecuzione al titolo, recante l’accertamento del diritto della ricorrente alla fruizione della carta docente per gli anni scolastici indicati e la condanna al pagamento della somma.

Il Tribunale ha quindi ordinato l’adempimento entro novanta giorni dalla comunicazione o dalla notifica della sentenza. Per il caso di persistente inottemperanza ha nominato sin d’ora il commissario ad acta, individuandolo nel direttore generale competente, con facoltà di delega.

Quanto al compenso, il Collegio ha escluso ogni spettanza, applicando per analogia l’art. 5-sexies, comma 8, legge n. 89/2001: la nomina di un dirigente della stessa amministrazione rientra nell’onnicomprensività della retribuzione dirigenziale. Le spese di lite, liquidate in euro 500,00, seguono la soccombenza e sono distratte a favore dei difensori anticipatari.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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