Carta docente, ottemperanza al giudicato del giudice del lavoro (TAR Umbria n. 111 del 16.03.2026)

Principi di diritto (Massima)
In materia di ottemperanza al giudicato formatosi su sentenza del giudice ordinario, sezione lavoro, che abbia condannato l’Amministrazione al pagamento del bonus “carta del docente”, il giudice amministrativo assegna all’Amministrazione un termine per l’esecuzione e nomina sin d’ora il commissario ad acta per il caso di infruttuoso decorso del termine. I doveri di leale collaborazione, buona fede e correttezza non possono essere invocati per imporre al creditore di attendere senza certezza di tempi gli adempimenti della procedura amministrativa telematica, né per sospendere i giudizi di ottemperanza. Nessuna norma subordina la soddisfazione del credito al previo esperimento della procedura amministrativa di raccolta delle richieste di pagamento.

Il Fatto

La vicenda riguarda l’ottemperanza alla sentenza del Tribunale di Perugia, sezione lavoro, che aveva condannato il Ministero dell’istruzione a corrispondere alla parte ricorrente il beneficio economico della carta del docente, pari a euro 500 annui, per gli anni scolastici 2020/21, 2021/22, 2022/23 e 2023/24, oltre alle spese legali.

La ricorrente, docente, ha esposto di aver notificato la sentenza in forma esecutiva, di aver atteso il decorso del termine di cui all’art. 14 del d.l. 669/1996, convertito nella legge 30/1997, e di aver documentato il passaggio in giudicato per mancata impugnazione, senza però aver ancora ricevuto il bonus. Ha quindi chiesto, ai sensi dell’art. 112, cod. proc. amm., l’assegnazione di un termine all’Amministrazione e la nomina di un commissario ad acta.

La Motivazione della Corte

Il Collegio rileva che dagli atti non emerge che tutte le somme spettanti in forza della sentenza di condanna siano state pagate. La fondatezza delle pretese all’esecuzione delle sentenze che condannano il Ministero al pagamento della carta docenti è stata affermata in numerosi giudizi analoghi.

Quanto alla tesi difensiva dell’Amministrazione, fondata sulla pubblicazione di avvisi sul sito istituzionale del Ministero e su quello dell’USR Umbria per raccogliere nuovamente le richieste di pagamento, il Tribunale richiama le proprie precedenti decisioni. La pretesa che il creditore attenda ulteriormente, senza avere certezza di tempi, prima di tutelarsi in giudizio appare eccessiva ed esorbitante rispetto ai doveri di correttezza e buona fede.

Nessuna norma supporta la tesi dell’Amministrazione sulla necessità che il docente, per ottenere la soddisfazione del credito, ponga in essere gli adempimenti previsti in via amministrativa dalla procedura telematica e attenda senza certezza di tempi. Tanto meno è prevista la sospensione dei relativi giudizi.

In mancanza di modifiche alle procedure amministrative e ai tempi con cui il Ministero si impegna a corrispondere il bonus riconosciuto da giudicati civili, mantengono validità le considerazioni sui limiti entro i quali può esigersi un comportamento collaborativo del creditore. Non vi sono quindi ragioni che si frappongano alla completa esecuzione della sentenza.

Il Tribunale accoglie il ricorso e assegna al Ministero il termine di sessanta giorni per il pagamento. Nomina sin d’ora commissario ad acta il Prefetto di Perugia, o un funzionario da lui delegato, perché in caso di infruttuoso decorso del termine provveda in via sostitutiva al rilascio della carta docente e all’accredito delle somme. Dispone inoltre la trasmissione della sentenza alla Procura regionale della Corte dei Conti per l’Umbria e alla Ragioneria Generale dello Stato.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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