Ottemperanza alla sentenza sulla carta docente e poteri del commissario ad acta (TAR Calabria n. 766 del 09.12.2025)

Principi di diritto (Massima)
Il giudizio di ottemperanza, ex art. 112 e ss. cod. proc. amm., è esperibile quando l’amministrazione, dopo la notificazione del titolo ai sensi dell’art. 479 cod. proc. civ. e il decorso del termine dilatorio di 120 giorni previsto dall’art. 14 del d.l. n. 669/1996, non abbia dato esecuzione alla sentenza passata in giudicato. Il giudice amministrativo accerta l’inottemperanza e ordina all’amministrazione di dare piena ed integrale esecuzione al titolo, assegnando un termine per l’adempimento. Alla scadenza inutile del termine, la nomina del commissario ad acta assicura la concreta attuazione del giudicato, con attribuzione dei relativi poteri e a carico e spese dell’amministrazione inadempiente.

Il Fatto

Il ricorrente ha agito davanti al giudice amministrativo per ottenere l’ottemperanza di una sentenza del giudice del lavoro che aveva accertato il suo diritto a usufruire del beneficio di cui all’art. 1, comma 121, legge n. 107/2015 per le annualità indicate. Il giudice civile aveva condannato il Ministero a mettere a disposizione, in favore del ricorrente, l’importo di € 500,00 per ciascun anno scolastico documentato, a titolo di carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del docente, con destinazione vincolata.

La sentenza è stata notificata ai sensi dell’art. 479 cod. proc. civ. ed è passata in giudicato. Poiché il Ministero non ha provveduto a darvi esecuzione, il ricorrente ha proposto ricorso per l’integrale ottemperanza. Il Ministero si è costituito resistendo con atto di mera forma.

La Motivazione della Corte

Il Tribunale verifica anzitutto la sussistenza dei presupposti del giudizio di ottemperanza. Rileva che il titolo azionato è passato in giudicato ed è stato notificato ritualmente, con notifica effettuata ai sensi dell’art. 479 cod. proc. civ. anche nell’interesse del ricorrente.

Il Collegio dà atto che rispetto al titolo è decorso pure il termine dilatorio di 120 giorni per il pagamento, previsto dall’art. 14 del d.l. n. 669/1996. La documentazione versata in atti e le difese comprovano che l’amministrazione non ha dato esecuzione all’ordine contenuto nella sentenza.

Su queste basi il ricorso è ritenuto fondato e accolto. Il Tribunale dichiara l’inottemperanza del Ministero resistente e assegna, per adempiere, il termine di sessanta giorni, decorrente dalla comunicazione o, se anteriore, dalla notificazione della sentenza.

Per l’ipotesi di inutile decorso del termine, il Tribunale nomina sin d’ora commissario ad acta il Capo del Dipartimento affari giuridici e legislativi della Presidenza del Consiglio dei Ministri, con facoltà di delega a un dirigente o funzionario del medesimo Dipartimento. Il commissario, su istanza della parte attestante il perdurante inadempimento, entro i sessanta giorni successivi darà corso al procedimento compiendo tutti gli atti necessari, a carico e spese dell’amministrazione inadempiente.

Il Tribunale delega il magistrato relatore a provvedere su eventuali richieste di proroga del termine concesso e prevede che, espletate le operazioni, il commissario invii alla Sezione una relazione sugli adempimenti realizzati. Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate in € 500,00, oltre accessori di legge, con distrazione in favore dei difensori dichiaratisi antistatari.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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