Difetto di giurisdizione sulla quantificazione del contributo agricolo erogato (TAR Lazio n. 202 del 07.01.2026)
Principi di diritto (Massima)
In materia di sovvenzioni, contributi pubblici ed aiuti comunitari, il riparto di giurisdizione segue la natura della posizione soggettiva azionata. Sussiste la giurisdizione del giudice amministrativo solo ove la controversia riguardi una fase procedimentale precedente al provvedimento discrezionale attributivo del beneficio, oppure quando, a seguito della concessione, il provvedimento sia stato annullato o revocato per vizi di legittimità o per contrasto iniziale con il pubblico interesse, ma non per inadempienze del beneficiario. La controversia sulla quantificazione del contributo già concesso in sede esecutiva attiene a posizione di diritto soggettivo e sfugge alla giurisdizione amministrativa. Il ricorso è pertanto inammissibile per difetto di giurisdizione, salva la riproposizione innanzi al giudice ordinario nel termine di legge.
Il Fatto
La società ricorrente è stata ammessa al finanziamento previsto dal bando del Programma di Sviluppo Rurale 2014/2020, Misura 1, Sottomisura 1.1, Tipologia di operazione 1.1.1, adottato con Determinazione Dirigenziale n. G06983 del 23 maggio 2019. Dopo l’avvio e la conclusione delle attività formative, la società ha presentato domanda di acconto.
Con nota regionale n. 324702 del 1° aprile 2022 l’amministrazione ha rigettato integralmente la richiesta, applicando la disciplina del regime di condizionalità e delle riduzioni ed esclusioni di cui all’art. 63 del Regolamento n. 809/2014, richiamato nella Deliberazione di Giunta Regionale n. 133/2017. Il contributo erogabile è stato quantificato in euro 0,00, poiché l’importo della riduzione avrebbe superato quello del contributo ammesso. La società ha impugnato la nota innanzi al giudice amministrativo, chiedendo anche la condanna al pagamento dell’acconto.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha rilevato d’ufficio, con avviso dato in udienza ex art. 73, c. 3, c.p.a., la possibile inammissibilità del ricorso per difetto di giurisdizione, e ha concentrato la decisione su tale questione preliminare.
Secondo il Giudice regolatore della giurisdizione — Corte di cassazione, sezioni unite civili, ordinanza 16 luglio 2024, n. 19484 — la situazione soggettiva d’interesse legittimo, con conseguente giurisdizione amministrativa, è configurabile solo quando la controversia riguardi una fase procedimentale anteriore al provvedimento discrezionale attributivo del beneficio, oppure quando, dopo la concessione, il provvedimento sia stato annullato o revocato per vizi di legittimità o per contrasto iniziale con il pubblico interesse, ma non per inadempienze del beneficiario.
Nel caso concreto le parti controvertono sulla misura del contributo erogato, ritenuta pari a zero dall’amministrazione in applicazione della specifica disciplina del bando. Non è in discussione la spettanza in astratto del contributo, già riconosciuta con il provvedimento di concessione, bensì la sua quantificazione in sede esecutiva. Ne deriva una posizione di diritto soggettivo, estranea alla giurisdizione amministrativa.
Il Collegio ha richiamato, a conferma, la propria precedente pronuncia TAR Lazio, sez. V, 17 giugno 2025, n. 11873, resa in un giudizio consimile tra le medesime parti. Ha quindi dichiarato il ricorso inammissibile per difetto di giurisdizione, con possibilità di riproposizione innanzi al giudice ordinario nel termine di legge ex art. 11, c. 2, c.p.a., fatte salve preclusioni e decadenze.
La definizione in rito e il rilievo d’ufficio del difetto di giurisdizione hanno indotto il Collegio a compensare le spese di lite.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.