Improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse nel processo amministrativo (TAR Lazio n. 204 del 07.01.2026)

Principi di diritto (Massima)
Nel processo amministrativo la parte ricorrente conserva la piena disponibilità dell’azione fino al momento in cui la causa viene trattenuta in decisione. La dichiarazione di sopravvenuta carenza di interesse alla decisione impone al giudice di dichiarare l’improcedibilità del ricorso, senza poter decidere nel merito, né procedere d’ufficio, né sostituirsi al ricorrente nella valutazione dell’interesse ad agire. In difetto di repliche o diverse richieste di controparte, il giudice adotta una pronuncia conforme alla dichiarazione resa. La definizione in rito giustifica la compensazione delle spese di lite.

Il Fatto

Il ricorrente, cittadino straniero titolare di permesso di soggiorno per protezione sussidiaria, ha impugnato il provvedimento con cui la Questura ha revocato il titolo di viaggio per stranieri. La revoca si fondava su due ordini di ragioni: i dubbi sull’identità, per essere stato l’interessato fotosegnalato con generalità non coincidenti, e la ritenuta insufficienza della dichiarazione consolare sulla mancanza del sistema necessario per il rilascio del passaporto ordinario.

Il ricorrente ha dedotto la violazione dell’art. 24, comma 2, d.lgs. n. 251/2007, l’illogicità della motivazione, il difetto di istruttoria e la pretermissione delle garanzie procedimentali di cui agli artt. 7 e 10-bis della legge n. 241/1990, oltre alla mancata traduzione del provvedimento in lingua comprensibile. Nel corso del giudizio l’amministrazione ha preso atto delle nuove generalità e ha invitato l’interessato ai rilievi dattiloscopici; il titolo di viaggio è stato successivamente rilasciato.

La Motivazione della Corte

Il Collegio ha rilevato che, all’udienza, il ricorrente ha dichiarato la sopravvenuta carenza di interesse alla decisione nel merito, essendo stato rilasciato il titolo abilitativo originariamente revocato. Su questa premessa processuale si è concentrata l’intera decisione, senza alcun esame delle censure di merito.

Il Tribunale ha richiamato il principio, qualificato come jus receptum, secondo cui, in presenza di espressa dichiarazione del ricorrente di non avere più interesse, il giudice non può decidere la controversia, né procedere d’ufficio, né sostituirsi alla parte nella valutazione dell’interesse ad agire. Nel processo amministrativo, in assenza di repliche o diverse richieste di controparte, vige il principio dispositivo in senso ampio.

La parte ricorrente, fino alla rimessione della causa in decisione, dispone pienamente dell’azione e può dichiarare di non avere più interesse, provocando la presa d’atto del giudice. Questi non ha il potere di procedere d’ufficio e non può che dichiarare l’improcedibilità del ricorso. Il Collegio ha richiamato sul punto Cons. St., sez. IV, 6 luglio 2023, n. 6612 e la giurisprudenza ivi citata.

Quanto alle spese, la definizione in rito del giudizio e il complessivo andamento della vicenda hanno giustificato la compensazione. Il Tribunale ha poi ammesso il ricorrente al patrocinio a spese dello Stato, ravvisando nell’intervenuto rilascio del titolo di viaggio un indice della non manifesta infondatezza delle pretese.

La liquidazione del compenso al difensore è stata operata applicando l’art. 82 d.P.R. n. 115/2002, l’art. 130 d.P.R. n. 115/2002 — che dimezza i compensi nel processo amministrativo — e i parametri degli artt. 4 e 5, comma 6, d.m. n. 55/2014. Esclusa la fase istruttoria e considerata la limitata articolazione del giudizio, il Collegio ha liquidato la somma di euro 825,00, oltre accessori di legge.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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