Giudizio di inidoneità alle prove scritte e sindacato di legittimità (TAR Lazio n. 688 del 14.01.2026)
Principi di diritto (Massima)
Nel concorso per notaio l’individuazione degli errori ostativi e la correzione degli elaborati implicano l’esercizio di un potere tecnico-discrezionale. Il sindacato di legittimità del giudice amministrativo è perciò limitato al riscontro del vizio di eccesso di potere nelle figure sintomatiche della manifesta illogicità, della palese irragionevolezza e del manifesto travisamento dei fatti. I criteri preventivi di valutazione previsti dall’art. 10, comma 2, d.lgs. n. 166/2006 non richiedono particolare analiticità e sono connotati da ontologica flessibilità, non potendosi predeterminare a priori la gamma delle soluzioni di ogni questione giuridica. Qualora il candidato non tratti gli istituti richiesti dalla traccia o compia errori di diritto, legittimamente la sottocommissione ne dichiara la non idoneità senza lettura degli elaborati ulteriori, ai sensi dell’art. 11, comma 7, d.lgs. n. 166/2006.
Il Fatto
Il ricorrente ha partecipato al concorso per 400 posti da notaio indetto con d.d. 13 dicembre 2022, risultando non idoneo alla prima prova scritta, l’atto inter vivos di diritto civile. Ha impugnato i verbali con cui la commissione ha espresso il giudizio di inidoneità, i risultati delle prove scritte e i verbali di fissazione dei criteri, chiedendo l’annullamento e l’accertamento del diritto alla correzione degli elaborati successivi per l’ammissione alle prove orali. Con motivi aggiunti ha gravato anche il d.m. del 15 maggio 2025 di approvazione della graduatoria dei vincitori.
Il Ministero della Giustizia si è costituito, sostenendo l’infondatezza del ricorso. La causa è stata trattenuta in decisione all’udienza pubblica del 19 dicembre 2025.
La Motivazione della Corte
Il Collegio esamina anzitutto la censura sull’omessa o generica adozione dei criteri di valutazione. L’art. 10, comma 2, d.lgs. n. 166/2006 impone alla commissione di definire i criteri prima della correzione. Tali criteri, osserva il TAR, non necessitano di particolare analiticità: sono ontologicamente flessibili, perché non è possibile predeterminare schematicamente le soluzioni di ogni questione giuridica. Nel verbale n. 15 del 26 giugno 2023 la commissione ha approvato formulazioni sufficientemente caratterizzate, individuando una categoria di errori standard atti a estrinsecare il giudizio tecnico-discrezionale.
Quanto al secondo motivo, il Tribunale richiama l’art. 11, comma 7, d.lgs. n. 166/2006: se dalla lettura del primo o del secondo elaborato emergono nullità o gravi insufficienze, la sottocommissione dichiara non idoneo il candidato senza procedere alla lettura degli elaborati successivi. Si tratta dei c.d. errori ostativi, che precludono l’ulteriore corso della correzione. Le censure sul merito della valutazione sono pertanto inammissibili, e il sindacato giudiziale resta limitato al riscontro di manifesta illogicità, palese irragionevolezza e manifesto travisamento dei fatti.
Applicando tali coordinate, il giudizio della commissione resiste al controllo estrinseco. L’organo tecnico ha rilevato anzitutto l’incompletezza dell’atto quanto al “ritorno” della proprietà al venditore: il candidato ha richiamato il solo “deposito prezzo”, istituto a sé stante, senza individuare l’istituto civilistico idoneo a caducare gli effetti del negozio. Parimenti insufficiente è stata ritenuta la disciplina della servitù, non essendo stata prevista alcuna garanzia contro il rischio di espropriazione del fondo servente. Nel terzo rilievo, la commissione ha osservato che nella clausola “ex legge Bersani” mancava l’indicazione analitica dei mezzi di pagamento, essendosi il candidato limitato a un rinvio alla normativa antiriciclaggio: nella finzione concorsuale egli deve redigere un atto conforme a legge, con mezzi di pagamento identificati e descritti specificamente.
Nessuna illogicità è ravvisabile nemmeno sugli ulteriori rilievi. La fideiussione predisposta non identificava l’obbligazione garantita, indicazione necessaria dato il dubbio sull’estensione della garanzia legale per l’evizione. Quanto alla conferma della divisione nulla, il candidato ha previsto l’intervento di un soggetto non compreso tra le parti necessarie, che la traccia non indicava come disponibile: la conferma doveva essere ricevuta dal solo soggetto legittimato. Il giudizio valutativo espresso dalla commissione risulta pertanto logico e non abnorme, e il ricorso è respinto perché infondato. Le spese sono compensate.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.