Ottemperanza al giudicato del giudice del lavoro sul beneficio del docente (TAR Marche n. 367 del 24.03.2026)
Principi di diritto (Massima)
Formatosi il giudicato sulla sentenza del giudice del lavoro che riconosce il diritto del docente al beneficio di cui all’art. 1, comma 121, legge n. 107 del 2015, la P.A. è tenuta a darvi integrale esecuzione. In presenza dei presupposti di legge e del decorso del termine di cui all’art. 14 d.l. n. 669 del 1996, l’Amministrazione che si costituisca solo formalmente e non opponga alcuna ragione contraria alla spettanza e all’azionabilità della pretesa non può sottrarsi all’ottemperanza. Il ricorso ex art. 114 cod. proc. amm. è pertanto fondato e va dichiarato l’obbligo di eseguire il titolo, salvo le somme già corrisposte.
Il Fatto
Il giudice del lavoro ha accertato, con la sentenza richiamata in epigrafe, il diritto della ricorrente di fruire del beneficio di cui all’art. 1, comma 121, legge n. 107 del 2015 e ha condannato il Ministero e le articolazioni territoriali a corrispondere le somme indicate per gli anni scolastici considerati, con condanna alle spese distratte in favore del procuratore antistatario.
La sentenza è stata notificata e la cancelleria ha attestato il passaggio in giudicato. L’Amministrazione non ha però eseguito il titolo. La docente ha quindi proposto ricorso per ottemperanza davanti al giudice amministrativo, chiedendo il pagamento delle somme liquidate. Le Amministrazioni intimate si sono costituite con memoria formale e la causa è stata trattenuta in decisione all’udienza camerale.
La Motivazione della Corte
Il Collegio affronta anzitutto il profilo della procedibilità. Dopo la notifica della sentenza all’Amministrazione e prima della proposizione del ricorso è decorso il termine di 120 giorni previsto dall’art. 14 d.l. 31 dicembre 1996 n. 669: la condizione di procedibilità risulta quindi integrata.
Nel merito il ricorso è fondato, perché il titolo indicato in epigrafe non è stato eseguito. In presenza dei presupposti di legge e, in particolare, del decorso del termine di cui all’art. 14 d.l. n. 669 del 1996, la P.A. — costituita solo formalmente — non ha opposto alcuna ragione contraria alla spettanza e all’azionabilità della pretesa. L’inerzia dell’Amministrazione resta così priva di giustificazione.
Il Collegio accoglie quindi il ricorso e dichiara l’obbligo dell’Amministrazione di dare esecuzione integrale alla sentenza, salvo le somme eventualmente già corrisposte. A tal fine assegna il termine di 30 giorni a decorrere dalla notificazione ad istanza di parte o dalla comunicazione in via amministrativa della decisione.
Per il caso di inutile decorso del termine, è nominato sin d’ora Commissario ad acta il dirigente della competente Direzione generale presso il Ministero. Questi assumerà le funzioni solo se investito direttamente dal creditore con propria istanza, trascorso il termine assegnato, e provvederà entro i successivi 120 giorni, adottando ogni atto necessario (variazioni di bilancio, stipulazione di mutui e prestiti) direttamente o tramite funzionario delegato.
Quanto alle spese, non essendo controverso l’inadempimento al momento della presentazione del ricorso, l’Amministrazione è condannata al relativo pagamento, anche tenuto conto di quanto statuito dal Consiglio di Stato, sez. VII, sentenza n. 9289 del 25 novembre 2025. Le spese sono liquidate in € 800,00 per compensi, oltre IVA, CPA e spese generali al 15%, con distrazione ai difensori antistatari.
Nota della Redazione
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