Obbligo ottemperanza giudicato su beneficio art 1 comma 121 legge 107 2015 (TAR Marche n. 167 del 09.02.2026)
Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di ottemperanza il ricorso è procedibile quando, tra la notifica del titolo esecutivo all’Amministrazione e la proposizione dell’iniziativa, sia decorso il termine dilatorio di 120 giorni previsto dall’art. 14 d.l. n. 669 del 1996. Accertato il mancato adempimento, il giudice amministrativo dichiara l’obbligo della pubblica amministrazione di dare esecuzione integrale al giudicato formatosi, assegna un termine per provvedere e nomina, sin d’ora, il Commissario ad acta per l’ipotesi di inutile decorso del termine. La circostanza che l’Amministrazione si sia costituita solo formalmente, senza opporre alcuna ragione contraria alla spettanza e all’azionabilità della pretesa, conferma la fondatezza del ricorso.
Il Fatto
La parte ricorrente ha agito in ottemperanza per l’esecuzione di due sentenze del giudice del lavoro, con le quali era stato accertato il diritto a fruire del beneficio di cui all’art. 1, comma 121, legge n. 107 del 2015 e il Ministero dell’Istruzione e del Merito, con le competenti articolazioni territoriali, era stato condannato all’assegnazione delle somme liquidate per gli anni scolastici considerati, oltre alle spese.
Le sentenze sono state notificate e non impugnate, così che il giudicato si è formato, come attestato dalla cancelleria. Poiché l’Amministrazione non ha eseguito il titolo, la ricorrente ha proposto ricorso per il pagamento delle somme liquidate. L’Ufficio Scolastico Regionale delle Marche si è costituito con memoria formale; il Ministero non si è costituito.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha esaminato anzitutto la procedibilità del ricorso. Tra la notifica delle sentenze all’Amministrazione e la proposizione del ricorso è decorso il termine di 120 giorni prescritto dall’art. 14 d.l. 31 dicembre 1996 n. 669: la condizione dilatoria risulta quindi integrata.
Nel merito il ricorso è fondato. Non è stato eseguito il titolo indicato in epigrafe e, in presenza dei presupposti di legge, il decorso del termine di cui all’art. 14 d.l. n. 669 del 1996 preclude ogni ulteriore indugio. La difesa erariale si è limitata a una costituzione formale, senza opporre alcuna ragione contraria alla spettanza e all’azionabilità della pretesa.
Ne segue l’accoglimento del ricorso e la dichiarazione dell’obbligo dell’Amministrazione di dare esecuzione integrale ai giudicati, salvo le somme eventualmente già corrisposte. Il Collegio assegna all’Amministrazione il termine di 30 giorni dalla notificazione della decisione o dalla comunicazione in via amministrativa.
Per l’ipotesi di inutile decorso del termine, è nominato sin d’ora Commissario ad acta il Direttore della competente Direzione generale del Ministero dell’Istruzione e del Merito. Il Commissario assumerà le funzioni solo su istanza del creditore, trascorso il termine assegnato all’Amministrazione, e provvederà entro i successivi 120 giorni, adottando ogni atto necessario — variazioni di bilancio, stipulazione di mutui e prestiti — direttamente o tramite funzionario delegato.
Quanto alle spese del giudizio, poiché l’inadempimento non era controverso al momento della presentazione del ricorso, l’Amministrazione resistente è condannata al pagamento. La relativa liquidazione avviene negli importi fissati in dispositivo, anche in considerazione di quanto statuito dal Cons. Stato, sez. VII, n. 9289 del 25 novembre 2025.
Nota della Redazione
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