Giudice di pace non equiparabile al magistrato professionale, salvo ferie retribuite (TAR Lazio n. 194 del 07.01.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il giudice onorario di pace, pur potendo essere qualificato come lavoratore a tempo determinato e dovendo beneficiare, per singoli aspetti, del trattamento spettante al magistrato professionale ove si palesino situazioni comparabili, non è ad esso assimilabile in via generale. La condizione di impiego del magistrato onorario resta ontologicamente distinta da quella del magistrato di carriera, in ragione delle diverse modalità di assunzione, della natura non esclusiva e non continuativa dell’incarico, del regime delle incompatibilità, della durata temporanea del rapporto, delle limitazioni funzionali e del regime retributivo per indennità. Ne deriva che le pretese di equiparazione economica e normativa e quella risarcitoria per abusiva reiterazione dei rapporti a termine non sono fondate. Resta invece sottratto alla rinuncia ex art. 29, comma 5, d.lgs. n. 116/2017 il solo diritto alle ferie annuali retribuite maturate nel periodo antecedente, in quanto diritto imperativo e incondizionato del diritto dell’Unione.
Il Fatto
Il ricorrente ha svolto l’incarico di giudice di pace presso una sede giudiziaria, in forza di plurime proroghe, fino alla revoca disposta ai sensi dell’art. 21 d.lgs. n. 116/2017. Avendo presentato domanda di conferma e stabilizzazione ex art. 29 d.lgs. n. 116/2017, è stato convocato per il colloquio valutativo, non ha ricevuto la nota di convocazione e non si è presentato; è stato quindi dichiarato cessato dall’incarico.
Il TAR ha annullato il provvedimento di non conferma per mancanza di prova certa dell’effettiva ricezione della convocazione. Riammesso in esecuzione della sentenza e contestualmente revocato, il ricorrente ha visto respingere l’istanza di indennità ex art. 29, comma 2, d.lgs. n. 116/2017, non ricorrendo il presupposto della mancata conferma. Con il ricorso, previa riassunzione dopo il difetto di giurisdizione del giudice del lavoro, ha chiesto accertarsi la natura subordinata del rapporto e condannarsi l’Amministrazione all’adeguamento economico e previdenziale e al risarcimento del danno.
La Motivazione della Corte
Il Collegio muove dalla netta distinzione tra giudice onorario e giudice professionale. Il giudice di pace può essere qualificato come lavoratore a tempo determinato, ma ha diritto al trattamento del magistrato togato solo in presenza di situazioni comparabili e limitatamente a singoli e specifici aspetti del rapporto, restando ferma l’ontologica differenza tra le due figure.
A sostegno della non equiparabilità il TAR individua indici precisi: l’assenza del concorso pubblico; la natura non esclusiva e non continuativa dell’incarico; lo svolgimento della prestazione in modo compatibile con altre attività professionali; la minore importanza e complessità degli affari attribuibili; il carattere meno rigoroso della valutazione di professionalità, risolta in un giudizio di idoneità. Sui giudici onorari gravano doveri e responsabilità, ma ciò non trasforma il rapporto.
Il percorso è confortato dalla giurisprudenza europea e interna richiamata. La CGUE, nella pronuncia del 16 luglio 2020 in causa C-658/18 e in quella del 7 aprile 2022, ammette un trattamento analogo ai togati solo per aspetti peculiari. Le sentenze della Corte costituzionale n. 267/2020 e n. 41/2021 escludono che il giudice di pace sia equiparabile a un pubblico dipendente o a un lavoratore parasubordinato, mancando gli elementi tipici dell’impiego pubblico. La Cassazione, con le sentenze n. 1397/2022 e n. 10080/2023, nega l’inquadramento nel lavoro subordinato e la costituzione giudiziale di un rapporto a tempo indeterminato. Il Consiglio di Stato ribadisce che la posizione dei magistrati professionali non si estende automaticamente agli onorari, esercitando gli uni le funzioni in via esclusiva e gli altri in via concorrente.
Infondata è anche la domanda risarcitoria. Esclusa la predicabilità di un rapporto di impiego e di un trattamento uguale a quello dei togati, manca il danno ingiusto. Le proroghe, in quanto incondizionate, hanno anzi salvaguardato la possibilità di svolgere altre attività professionali, e la necessità di assicurare continuità all’amministrazione della giustizia costituisce ragione oggettiva idonea a giustificarle. In caso di abusiva reiterazione la sanzione specifica è la stabilizzazione, realizzata dalla riforma organica, senza spazio per la tutela per equivalente. La CGUE del 4 settembre 2025 conferma che il cumulo di misure non è richiesto.
Residua il solo profilo delle ferie. La clausola 5, punto 1, dell’accordo quadro, letta con la clausola 4 e con l’art. 7 direttiva 2003/88, osta a che l’accesso alla procedura valutativa sia subordinato alla rinuncia al diritto alle ferie annuali retribuite del rapporto anteriore. L’eccezione di prescrizione è respinta, perché l’esercizio del diritto è stato impedito in fatto fino alla pronuncia CGUE del 2020. Il ricorso è quindi accolto solo per le ferie, con estromissione dell’I.N.P.S. per difetto di legittimazione passiva e spese compensate.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.