Carta del docente: ottemperanza al giudicato e commissario ad acta (TAR Abruzzo n. 298 del 29.05.2026)
Principi di diritto (Massima)
L’art. 14 del d.l. n. 669/1996, che impone all’Amministrazione di completare le procedure esecutive dei provvedimenti giurisdizionali comportanti obblighi di pagamento entro centoventi giorni dalla notificazione del titolo esecutivo, si applica al giudizio di ottemperanza con i necessari adattamenti. In particolare, ai fini del giudizio di ottemperanza non è necessaria l’apposizione della formula esecutiva sul titolo, ai sensi dell’art. 115, comma 3, c.p.a.. L’organo intimato non può giustificare la propria inottemperanza eccependo la competenza di altro organo centrale del medesimo Ministero, dovendo il responsabile del procedimento adottare il provvedimento finale o trasmettere gli atti all’organo competente. In caso di accoglimento del ricorso, il giudice fissa il termine per l’ottemperanza e nomina sin d’ora un commissario ad acta che provvederà in sostituzione dell’Amministrazione inerte.
Il Fatto
La ricorrente, docente, aveva ottenuto dal Tribunale di Pescara una sentenza che riconosceva il diritto al beneficio della carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del docente di cui all’art. 1, commi 121 e ss., legge n. 107/2015, per gli anni scolastici indicati nel provvedimento. Nonostante la notificazione del titolo esecutivo e il decorso del termine di centoventi giorni previsto dalla legge, il Ministero dell’Istruzione e del Merito non aveva dato esecuzione alla pronuncia.
La ricorrente ha quindi proposto ricorso per l’ottemperanza davanti al TAR Abruzzo, chiedendo l’esecuzione del giudicato e la condanna dell’Amministrazione inadempiente.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha richiamato il proprio consolidato orientamento, espresso nella sentenza n. 267 del 2025, secondo cui l’art. 14 del d.l. n. 669/1996 – che fissa il termine di centoventi giorni per l’esecuzione dei provvedimenti giurisdizionali da parte delle amministrazioni statali – è applicabile al giudizio di ottemperanza, ma con gli adattamenti necessari. In particolare, la norma si riferisce alla notificazione del “titolo esecutivo”, mentre l’art. 115, comma 3, c.p.a. stabilisce espressamente che ai fini del giudizio di ottemperanza non è richiesta l’apposizione della formula esecutiva.
La Corte ha inoltre precisato che l’Amministrazione non può eccepire l’incompetenza territoriale dell’ufficio intimato, posto che il responsabile del procedimento, ai sensi dell’art. 6, comma 1, lett. e), legge n. 241/1990, deve adottare il provvedimento finale o trasmettere gli atti all’organo competente. La mancata ottemperanza risulta quindi ingiustificata e il ricorso è stato accolto.
Il TAR ha ordinato al Ministero di procedere all’esecuzione della sentenza, con accredito delle somme sul conto elettronico del docente entro sessanta giorni dalla notifica o comunicazione della sentenza. Per il caso di perdurante inerzia, è stato sin d’ora nominato un commissario ad acta nella persona del Prefetto pro tempore di Pescara, con facoltà di delega a un funzionario, che provvederà in sostituzione dell’Amministrazione entro l’ulteriore termine di sessanta giorni.
Il Collegio ha escluso la condanna alle penalità di mora ex art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a., considerato l’importo contenuto e la produzione di interessi secondo la sentenza da ottemperare. Ha invece disposto la trasmissione degli atti alla Procura regionale della Corte dei conti per i profili di danno erariale potenzialmente connessi all’inottemperanza, condannando l’Amministrazione alle spese di lite, liquidate in 500,00 euro e distratte in favore del difensore dichiaratosi antistatario.
Nota della Redazione
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