Improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse nel processo amministrativo (TAR Puglia n. 520 del 01.04.2026)

Principi di diritto (Massima)
La dichiarazione del ricorrente di non avere più interesse alla decisione del ricorso, resa prima che la causa sia trattenuta in decisione, impone al giudice amministrativo di pronunciare l’improcedibilità per sopravvenuto difetto di interesse, ai sensi dell’art. 35, comma 1, lett. c), cod. proc. amm., senza possibilità di decidere nel merito, procedere d’ufficio o sostituirsi alla valutazione dell’interesse ad agire. Vige, infatti, il principio dispositivo in senso ampio, in forza del quale la parte ricorrente ha la piena disponibilità dell’azione sino al momento della decisione.

Il Fatto

La società ricorrente aveva impugnato dinanzi al TAR Puglia, Sezione di Lecce, gli atti del procedimento di valutazione d’impatto ambientale conclusosi con esito negativo, concernente la realizzazione di un impianto fotovoltaico nel Comune di Brindisi. Erano stati gravati, in particolare, il verbale conclusivo della conferenza di servizi asincrona e la nota provinciale di trasmissione, nonché i pareri endoprocedimentali sfavorevoli espressi dagli enti coinvolti e, per quanto occorra, le previsioni del PPTR Puglia ritenute ostative all’assentibilità del progetto. Nel corso del giudizio, con atto depositato in data 3 febbraio 2026, la società ricorrente ha dichiarato di non avere più interesse alla decisione del ricorso, chiedendo la declaratoria di improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse.

La Motivazione della Corte

Il TAR Puglia ha dato atto della dichiarazione di sopravvenuta carenza di interesse formulata dalla società ricorrente, rilevando che, secondo il consolidato orientamento giurisprudenziale, in presenza di tale dichiarazione il giudice non può decidere la controversia nel merito. La pronuncia deve conformarsi esclusivamente alla volontà espressa dalla parte, non potendo il giudice procedere d’ufficio né sostituirsi al ricorrente nella valutazione dell’interesse ad agire.

Il collegio ha richiamato il principio dispositivo in senso ampio che governa il processo amministrativo, in assenza di repliche o diverse richieste delle altre parti costituite. Sino al momento in cui la causa è trattenuta in decisione, la parte ricorrente mantiene la piena disponibilità dell’azione e può dichiarare di non avere interesse, determinando la presa d’atto del giudice. A sostegno di tale ricostruzione sono stati citati i precedenti del Cons. Stato, Sez. VII, 1 agosto 2024, n. 6918 e del Cons. Stato, Sez. II, 16 luglio 2024, n. 6379.

In applicazione di tali principi, il ricorso è stato dichiarato improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse ai sensi dell’art. 35, comma 1, lett. c), cod. proc. amm. La natura della decisione ha giustificato l’integrale compensazione delle spese di lite tra le parti costituite, mentre esse sono state dichiarate irripetibili nei confronti delle parti non costituite.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Condividi:

Articoli simili

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *