Ordine di demolizione non impugnato e sanzione pecuniaria per inottemperanza (TAR Calabria n. 333 del 24.04.2026)

Principi di diritto (Massima)
L’ordinanza di demolizione di opere edilizie abusive costituisce atto autonomo e immediatamente lesivo, con la conseguenza che la sua mancata impugnazione nei termini rende definitivo l’accertamento dell’abuso e inammissibili le censure proposte avverso l’atto consequenziale. La sanzione amministrativa pecuniaria irrogata per l’inottemperanza all’ordine di demolizione ex art. 31, comma 4-bis, d.P.R. n. 380/2001 presuppone la legittimità dell’ordine divenuto inoppugnabile, né il lungo tempo trascorso dalla realizzazione dell’opera può radicare un affidamento incolpevole. L’attività repressiva degli abusi edilizi è espressione di potere vincolato, esercitabile in ogni tempo e non soggetto a termini di decadenza o prescrizione.

Il Fatto

La ricorrente impugna la determinazione dirigenziale con cui il Comune ha irrogato una sanzione amministrativa pecuniaria per la mancata ottemperanza a una precedente ordinanza di demolizione di opere abusive, oltre alla nota che la comunicava. Deducendo di possedere l’area da quasi tre quarti di secolo, sostiene che i manufatti risalirebbero a un periodo in cui non era prescritto alcun titolo abilitativo e di non aver mai ricevuto regolare notifica degli atti presupposti.

Il Comune si è costituito contestando le deduzioni e chiedendo l’inammissibilità e il rigetto del ricorso. In sede cautelare la domanda di tutela interinale era stata respinta con ordinanza non appellata.

La Motivazione della Corte

Il Collegio affronta anzitutto il profilo dell’inammissibilità. La ricorrente assume di aver conosciuto i contestati abusi edilizi soltanto nel maggio 2021, ma dagli atti emerge che la comunicazione di avvio del procedimento ex artt. 7 e 8 della legge n. 241/1990 le era stata recapitata il 31 marzo 2020 e che la notifica dell’ordinanza di demolizione era pervenuta il 17 aprile 2020.

Ne deriva che l’ordinanza avrebbe dovuto essere impugnata tempestivamente, trattandosi di atto non meramente preparatorio, ma autonomo e immediatamente lesivo. La sua mancata impugnazione rende definitivo l’accertamento del carattere abusivo delle opere; le censure relative a tale accertamento sono pertanto tardive e irricevibili. Irrilevante è che in questa sede sia gravato l’atto consequenziale.

Quanto alla sanzione pecuniaria, il ricorso è parzialmente ammissibile con riguardo all’an e al quantum, ma su tali profili non sono state formulate doglianze specifiche. Restano il legittimo affidamento e la risalenza delle opere, entrambi infondati. La realizzazione è collocabile tra il 2007 e il 2019, secondo la cartografia regionale e le immagini satellitari storiche, elementi risultanti dal verbale di accertamento non contestato in modo specifico. La ricostruzione temporale prospettata in ricorso è quindi generica e priva di riscontro probatorio: nessuna violazione del principio di irretroattività della legge e nessuna carenza istruttoria.

Sull’affidamento, il Collegio richiama il consolidato orientamento secondo cui il lungo tempo trascorso dalla realizzazione dell’abuso non radica alcun affidamento in ordine alla conservazione di una situazione di fatto illecita: l’ordine di demolizione mantiene carattere doveroso e vincolato e non richiede motivazione rafforzata (Cons. Stato, Sez. VI, n. 1352 del 2021; Sez. VI n. 474 del 2015; Sez. VI n. 4580 del 2017; Cons. Stato, Sez. VI, n. 13 del 2015). L’attività repressiva può essere esercitata in qualsiasi momento, anche a notevole distanza dall’abuso. Non è configurabile alcun affidamento incolpevole neppure in relazione all’allaccio alla rete elettrica, avvenuto all’insaputa del Comune.

In definitiva, il ricorso è dichiarato in parte inammissibile e per il resto respinto, con compensazione delle spese di lite attesa la peculiarità della vicenda.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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