Ottemperanza al giudicato sulle somme per la carta docente (TAR Marche n. 105 del 29.01.2026)

Principi di diritto (Massima)
Il ricorso per l’ottemperanza al giudicato è procedibile quando sia decorso il termine di 120 giorni dalla notifica del titolo esecutivo all’Amministrazione, ai sensi dell’art. 14 d.l. 31 dicembre 1996 n. 669. Accertato l’inadempimento e in assenza di opposizione di ragioni ostative da parte dell’Amministrazione, il giudice amministrativo accerta l’obbligo di dare integrale esecuzione al giudicato e assegna un termine per l’adempimento. Decorso inutilmente tale termine, è legittima la nomina del commissario ad acta, con attribuzione allo stesso dei poteri necessari, compresa l’adozione di variazioni di bilancio e la stipulazione di mutui e prestiti, attivabili su istanza del creditore. L’inadempimento non contestato al momento della presentazione del ricorso giustifica la condanna dell’Amministrazione alle spese, distratte a favore del difensore antistatario.

Il Fatto

Le ricorrenti hanno ottenuto dal giudice del lavoro l’accertamento del diritto di fruire del beneficio previsto dall’art. 1, comma 121, legge n. 107 del 2015, con condanna del Ministero dell’Istruzione e del Merito e delle articolazioni territoriali all’assegnazione delle somme liquidate per gli anni scolastici considerati. La sentenza, pubblicata il 03.03.2025, è stata notificata e non impugnata, formando così giudicato.

Poiché il Ministero non ha dato esecuzione al titolo, le ricorrenti hanno proposto ricorso per ottemperanza davanti al TAR Marche, chiedendo il pagamento delle somme liquidate. Il Ministero si è costituito solo formalmente, senza opporre difese nel merito.

La Motivazione della Corte

Il Collegio ha esaminato anzitutto la procedibilità del ricorso. Ha rilevato che tra la notifica della sentenza all’Amministrazione e la proposizione dell’iniziativa è decorso il termine di 120 giorni stabilito dall’art. 14 d.l. n. 669/1996. Il presupposto processuale è dunque integrato, perché la pretesa azionata non può essere fatta valere prima dello spunto di tale termine. La verifica è condotta in termini rigorosi: il Giudice ha accertato che anche l’attestazione di cancelleria conferma il passaggio in giudicato del titolo.

Nel merito, il ricorso è stato dichiarato fondato. Poiché il titolo indicato in epigrafe non è stato eseguito, e poiché l’Amministrazione, costituitasi solo formalmente, non ha opposto alcuna ragione contraria alla spettanza e all’azionabilità della pretesa, il Collegio ha ritenuto sussistenti i presupposti di legge per l’accoglimento. La pronuncia non si limita a constatare l’inadempimento: dichiara l’obbligo dell’Amministrazione di dare esecuzione integrale alla sentenza, con salvezza delle somme eventualmente già corrisposte.

A tal fine il TAR ha assegnato un termine di 30 giorni, decorrente dalla notificazione ad istanza di parte o dalla comunicazione in via amministrativa. L’esecuzione deve avvenire secondo le modalità indicate nella sentenza del giudice del lavoro.

Per l’ipotesi di inutile decorso di tale termine, il Collegio ha sin d’ora nominato commissario ad acta il Direttore della competente Direzione generale presso il Ministero. Il commissario assume le funzioni solo se investito direttamente dal creditore con propria istanza, trascorso il termine assegnato all’Amministrazione, e provvede entro i successivi centoventi giorni. Il mandato comprende ogni atto necessario all’adempimento, incluse variazioni di bilancio e stipulazione di mutui e prestiti, oltre all’eventuale avvalimento della struttura organizzativa regionale.

Sulle spese, il Collegio ha rilevato che l’inadempimento non era contestato al momento della presentazione del ricorso e ha condannato l’Amministrazione al relativo pagamento, liquidato in dispositivo e distratto a favore del difensore antistatario, ai sensi dell’art. 93 c.p.c. e dell’art. 39 c.p.a., richiamando la sentenza del Consiglio di Stato, sez. VII, n. 9289 del 25.11.2025.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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