Esecuzione del giudicato sul bonus docenti e nomina del commissario ad acta (TAR Marche n. 103 del 29.01.2026)
Principi di diritto (Massima)
In tema di giudizio di ottemperanza, il ricorso è procedibile quando sia decorso il termine di centoventi giorni dalla notificazione del titolo esecutivo all’Amministrazione, ai sensi dell’art. 14 d.l. n. 669 del 1996. Formatosi il giudicato e non essendo stato eseguito il titolo, il giudice amministrativo accerta l’inottemperanza e ordina all’Amministrazione di dare esecuzione integrale alla sentenza. La mera costituzione formale della parte pubblica, che non opponga alcuna ragione contraria alla spettanza e all’azionabilità della pretesa, non vale a paralizzare l’accoglimento. Per il caso di inutile decorso del termine assegnato, va nominato il commissario ad acta, con attribuzione dei poteri necessari all’adempimento. Le spese seguono la soccombenza e si distraggono in favore dei difensori dichiaratisi antistatari.
Il Fatto
Un docente agisce davanti al giudice amministrativo per l’esecuzione di una sentenza emessa dal giudice del lavoro del Tribunale di Pesaro. Con quel provvedimento, ormai passato in giudicato come da attestazione della Cancelleria prodotta in causa, era stato riconosciuto il diritto a fruire del beneficio di cui all’art. 1, comma 121, legge n. 107 del 2015 e il Ministero dell’Istruzione e del Merito era stato condannato ad assegnare le somme liquidate.
Il ricorrente lamenta che il giudicato non è stato eseguito dall’Amministrazione e propone ricorso per il pagamento delle somme. Il Ministero si costituisce in giudizio con memoria formale. All’udienza camerale del 15 gennaio 2026 la causa è trattenuta in decisione.
La Motivazione della Corte
Il Collegio affronta anzitutto il profilo della procedibilità. Il ricorso è ammissibile perché, dopo la notifica della sentenza all’Amministrazione e prima della sua proposizione, è decorso il termine di centoventi giorni previsto dall’art. 14 d.l. 31 dicembre 1996 n. 669. La condizione di legge risulta dunque integrata.
Nel merito il ricorso è fondato, non essendo stato eseguito il titolo indicato in epigrafe. Il giudice rileva che, in presenza dei presupposti di legge e segnatamente del decorso del termine di cui alla norma citata, la parte pubblica — costituita solo formalmente — non ha opposto alcuna ragione contraria alla spettanza e all’azionabilità della pretesa.
Il ricorso è quindi accolto e viene dichiarato l’obbligo dell’Amministrazione di dare esecuzione integrale alla sentenza, salvo le somme eventualmente già corrisposte. A tale fine viene assegnato il termine di trenta giorni decorrenti dalla notificazione ad istanza di parte o dalla comunicazione in via amministrativa della decisione.
Per l’ipotesi di inutile decorso del termine, è nominato sin d’ora il commissario ad acta nella persona del Direttore della competente Direzione generale presso il Ministero. Il commissario assumerà le funzioni solo se investito direttamente dal creditore con propria istanza, trascorso il termine assegnato, e provvederà entro i successivi centoventi giorni adottando ogni atto necessario all’assolvimento del mandato, anche attraverso un funzionario delegato e avvalendosi delle strutture regionali.
Quanto alle spese del giudizio di ottemperanza, non essendo controverso l’inadempimento al momento della presentazione del ricorso, l’Amministrazione è condannata al relativo pagamento, con distrazione a favore dei difensori dichiaratisi antistatari ai sensi dell’art. 93 c.p.c. e dell’art. 39 c.p.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.
Riferimenti normativi
- Art. 93 c.p.c. – Distrazione delle spese
- Art. 39 c.p. – Reato: distinzione fra delitti e contravvenzioni