Condono e parere tardivo della Soprintendenza: motivazione rafforzata sul paesaggio (TAR Campania n. 1175 del 24.06.2025)

Principi di diritto (Massima)
In tema di condono edilizio di opere realizzate su aree sottoposte a vincolo paesaggistico, il parere della Soprintendenza tardivo rispetto al termine di centottanta giorni fissato dall’art. 32, comma 1, legge n. 47/1985 conserva efficacia vincolante e integra atto preclusivo della sanatoria. Il silenzio dell’amministrazione preposta alla tutela del vincolo non equivale mai ad assenso. Il parere negativo, anche se sopravvenuto a termine scaduto, non perde la sua portata cogente e il Comune non può adottare un provvedimento di segno diverso. Tuttavia, la valutazione di compatibilità paesaggistica postuma impone alla Soprintendenza un onere di motivazione rafforzata, che dia conto dei valori paesaggistici del sito, delle caratteristiche del manufatto e del rapporto tra lo stesso e il contesto. In difetto, il parere è illegittimo per difetto di istruttoria e di motivazione.

Il Fatto

I ricorrenti presentano nel febbraio 1995 domanda di condono edilizio ai sensi della legge n. 47/1985 e della legge n. 724/1994, per la regolarizzazione di un fabbricato bi-familiare destinato ad abitazione, realizzato in assenza di titolo abilitativo. L’immobile è collocato in area vincolata, ricompresa nella perimetrazione del Piano Territoriale Paesistico dell’area sorrentino-amalfitana e nel Parco regionale dei Monti Lattari.

La Commissione Locale per il Paesaggio esprime parere favorevole con prescrizioni non sostanziali; il Comune rilascia autorizzazione paesaggistica. Richiesto il parere alla Soprintendenza, questa lo rende in senso contrario, con nota che il Comune recepisce nel provvedimento di diniego. I ricorrenti impugnano dinanzi al TAR, lamentando la tardività del parere e il difetto di motivazione. Il Tribunale accoglie l’istanza cautelare e sospende gli atti.

La Motivazione della Corte

Il Collegio chiarisce anzitutto la cornice normativa. Il Comune e la Soprintendenza hanno evocato erroneamente l’art. 146 d.lgs. n. 42/2004: la procedura rientra invece nella disciplina speciale del condono, richiamata dall’art. 39 legge n. 724/1994. Ne deriva il termine di centottanta giorni dell’art. 32, comma 1, legge n. 47/1985 e non quello di quarantacinque giorni invocato dai ricorrenti.

Su questa base il primo motivo è infondato. Il parere tardivo non perde efficacia vincolante: il Consiglio di Stato, con la pronuncia n. 3895 del 2024, ha chiarito che la legge qualifica il silenzio quale silenzio-rifiuto, impugnabile ma non equiparabile ad assenso. Il termine scaduto non incide sul dovere di provvedere né esaurisce il potere. In linea con la giurisprudenza richiamata, il parere negativo sopravvenuto assume valore di atto preclusivo del condono.

Il Collegio passa poi ai motivi sul difetto di motivazione, esaminati congiuntamente. La valutazione di compatibilità paesaggistica postuma esige un’istruttoria ponderata e puntuale, che consideri l’epoca di realizzazione delle opere e il contesto attuale, evidenziando, con motivazione rafforzata, gli effettivi benefici che il patrimonio culturale ricaverebbe dal diniego.

Il parere impugnato si rivela invece del tutto generico e stereotipato: evoca una “notevole criticità” senza indicare gli elementi obiettivi su cui si fonda, né i valori paesaggistici del sito, né le ragioni di collisione del manufatto. Manca ogni riferimento alla consistenza dell’immobile, ai materiali e alle forme, e al rapporto con il contesto. Il richiamo alla carenza documentale, peraltro smentito dal riscontro del Comune, non regge.

Ne discende la sussistenza del difetto di istruttoria e di motivazione. Il ricorso è accolto, con annullamento del parere e del diniego comunale che lo ha recepito. In sede conformativa, la Soprintendenza dovrà valutare e rendere conto della natura del fabbricato, del contesto e dei valori paesaggistici attuali. Le spese sono compensate, salvo il rimborso del contributo unificato.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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