Divieto di iscrizione agli anni successivi a Medicina per laureato in infermieristica (TAR Abruzzo n. 503 del 18.11.2025)

Principi di diritto (Massima)
La qualifica di studente ripetente presuppone l’iscrizione dello studente al medesimo corso di studi e non è configurabile in capo a chi chieda una prima immatricolazione, sia pure ad anno successivo al primo. L’accesso agli anni successivi al primo dei corsi di laurea ad accesso programmato a livello nazionale, come Medicina e Chirurgia, è subordinato alla partecipazione all’apposita procedura selettiva per il trasferimento e alla previa valutazione dei crediti maturati. È legittimo il rigetto dell’istanza di immatricolazione come ripetente fondato sulla provenienza da altro corso di laurea, non essendo necessaria alcuna valutazione del curriculum studiorum prima dell’esito della procedura selettiva. Le censure avverso il bando di selezione sono inammissibili per difetto di interesse, se proposte prima che la domanda del ricorrente sia stata valutata. Il decreto ministeriale sopravvenuto non è lesivo se non posto a base del provvedimento di rigetto.

Il Fatto

La ricorrente, laureata in Infermieristica presso altro Ateneo, ha chiesto all’Università degli Studi de L’Aquila l’immatricolazione ad anno successivo al primo del Corso di Laurea Magistrale a ciclo unico in Medicina e Chirurgia, in qualità di ripetente ed esonero dal test di ammissione, previa valutazione e riconoscimento degli studi e dei crediti maturati. L’Ateneo ha rigettato l’istanza con il provvedimento indicato in epigrafe, affermando che la ripetenza riguarda solo lo studente già iscritto al medesimo corso e non trova applicazione nel caso di prima iscrizione.

La ricorrente ha impugnato il rigetto insieme al bando di selezione per il nulla osta all’iscrizione ad anni successivi al primo, ai decreti rettorali sui posti disponibili, al regolamento di Ateneo e al D.M. n. 218/2020. Ha proposto tre motivi: arbitrarietà del numero dei posti e dei criteri di priorità nel bando; illegittimità del diniego dello status di ripetente e difetto di istruttoria sui crediti; violazione dell’autonomia didattica da parte del decreto ministeriale sopravvenuto. La questione centrale è se lo status di ripetente possa essere riconosciuto a chi proviene da altro corso di laurea.

La Motivazione della Corte

Il Collegio respinge il ricorso nel merito. Sul primo motivo, relativo alla graduatoria di merito e ai criteri di priorità previsti dal bando, rileva un difetto di interesse: al momento della proposizione del ricorso la ricorrente aveva presentato domanda di partecipazione alla procedura, ma la stessa non era stata ancora valutata. Non essendo intervenuta alcuna esclusione per mancanza di posti o per priorità assegnata ad altri, l’atto non aveva cagionato alcun danno attuale e concreto. Il motivo è pertanto inammissibile.

Sul secondo motivo, il Collegio ritiene infondata la censura sullo status di ripetente. È pacifico che la ricorrente non fosse iscritta al Corso di Laurea in Medicina e Chirurgia dell’Ateneo e non potesse, quindi, essere considerata studente ripetente. La ripetenza è istituto che presuppone l’iscrizione al medesimo corso di studi: non trova applicazione in caso di prima iscrizione, sia pure riferita ad anno successivo al primo.

Il Collegio richiama le proprie precedenti pronunce, tra cui TAR L’Aquila, Sez. I, sentenza n. 200/2021, secondo cui l’ammissione in sovrannumero come ripetente è incompatibile con la disciplina del numero chiuso, che tende a conciliare il diritto allo studio con le esigenze organizzative degli Atenei e la qualità didattica. Ammettere iscrizioni per il trasferimento oltre il numero programmato significherebbe aggirare tale disciplina, con effetti negativi sulla congruità del rapporto tra studenti e idoneità delle strutture.

Il Collegio richiama altresì TAR Toscana, Sez. IV, sentenza n. 6/2024, che ha escluso la disparità di trattamento, essendo differenti le situazioni dello studente che si trasferisce da altra Università e di quello che già frequenta la stessa: riconoscere a qualsiasi proveniente da altri corsi la qualifica di ripetente consentirebbe di eludere le regole del trasferimento e le esigenze di programmazione degli accessi. Quanto alla dedotta omissione di istruttoria, il Collegio osserva che la valutazione dei crediti è funzionale all’iscrizione e presuppone la partecipazione alla procedura selettiva: l’Ateneo non doveva valutare la carriera prima di tale partecipazione.

Sul terzo motivo, relativo al D.M. n. 218/2020, il Collegio ne dichiara l’inammissibilità per difetto di interesse: il provvedimento di rigetto richiama unicamente il precedente decreto ministeriale e non il D.M. n. 218/2020, che non è stato posto a fondamento del diniego. Il ricorso è respinto; le spese seguono la soccombenza e sono liquidate in complessivi € 2.000,00.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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