Accolto giudicato carta docente con nomina commissario ad acta (TAR Piemonte n. 1280 del 06.06.2026)
Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di ottemperanza il titolo giudiziale definitivo conserva valore ed efficacia di giudicato, ex art. 112, comma 2, lett. c), c.p.a., e fonda la pretesa creditoria fatta valere dal ricorrente. Il giudizio di ottemperanza, tuttavia, non ha contenuto costitutivo quanto al diritto di credito inadempiuto, ma assolve soltanto la funzione di consentirne il soddisfacimento: la sua esatta dimensione discende dal titolo, dalle norme applicabili e dagli eventuali adempimenti parziali. Ne segue che i conteggi prodotti dal creditore sul capitale residuo e sugli interessi non sono definitivamente vincolanti per l’Amministrazione, dovendosi verificarne la misura e la decorrenza secondo il titolo e la legge. È dovuta la condanna per lite temeraria solo quando ricorrano i presupposti dell’art. 96 cod. proc. civ.
Il Fatto
Il Tribunale di Torino, Sezione Lavoro, con sentenza n. 1216 del 10.5.2024, passata in giudicato, ha condannato il Ministero dell’Istruzione e del Merito a corrispondere alla ricorrente, a titolo di carta docente per gli anni scolastici di riferimento, la somma di euro 500,00 annui, oltre alle spese di giudizio. Il titolo è stato notificato e non risulta adempiuto.
La creditrice ha quindi proposto ricorso per ottemperanza dinanzi al TAR Piemonte, chiedendo l’ordine di conformazione al giudicato, la fissazione di una somma per ogni violazione o ritardo ex art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a., la condanna per lite temeraria ex art. 96 cod. proc. civ., la nomina di un commissario ad acta e la condanna alle spese.
La Motivazione della Corte
Il Collegio rileva che la pretesa è sorretta da idonea documentazione e non è stata adeguatamente contrastata dall’Ente debitore; essa si fonda su un titolo avente valore ed efficacia di giudicato nel giudizio di ottemperanza, ai sensi dell’art. 112, comma 2, lett. c), c.p.a.
Il TAR precisa però che il giudizio di ottemperanza non ha contenuto costitutivo quanto al diritto di credito inadempiuto, ma solo la funzione di consentirne il soddisfacimento. La dimensione esatta del credito deriva dal titolo, dalle ulteriori norme applicabili e dagli eventuali adempimenti parziali.
Ne consegue che l’entità delle somme calcolata dalla ricorrente non è definitivamente vincolante per l’Amministrazione: il capitale residuo e gli interessi devono essere verificati nella misura e nella decorrenza secondo i parametri del titolo e della legge, con richiamo agli artt. 1282 e segg. cod. civ.
È decorso il termine dilatorio di centoventi giorni per il pagamento previsto dall’art. 14 del d.l. 31 dicembre 1996, n. 669, convertito dalla legge 28 febbraio 1997, n. 30, che consente alle Amministrazioni dello Stato di disporre di tale intervallo, dalla notificazione del titolo esecutivo, prima dell’azione per il recupero coattivo.
Il ricorso va pertanto accolto, con declaratoria di inottemperanza e assegnazione di un termine di novanta giorni per il pagamento delle somme indicate nel titolo, dedotti i versamenti effettuati. Il Collegio rigetta invece la domanda di somme ex art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a., manifestamente iniqua e sproporzionata, e la condanna per lite temeraria. In caso di inutile decorso del termine è nominato commissario ad acta il Ragioniere Generale dello Stato, che assume le funzioni solo su istanza del creditore e provvede entro i successivi sessanta giorni. Le spese del giudizio sono poste a carico dell’Amministrazione e distratte in favore del difensore antistatario.
Nota della Redazione
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