Key box e check-in da remoto: legittimo il divieto comunale (TAR Toscana n. 1361 del 26.06.2026)

Principi di diritto (Massima)
Il divieto, introdotto nel regolamento di polizia urbana comunale, di usare key box, tastiere a codice o altri apparecchi che consentano l’accesso ad alloggi senza la presenza del gestore va inteso come meramente ricognitivo dell’obbligo di identificazione degli ospiti posto dall’art. 109 T.U.L.P.S. a carico di tutte le strutture ricettive. Tale obbligo non impone l’identificazione analogica in presenza, ben potendo essere assolto mediante dispositivi di videocollegamento collocati all’ingresso che consentano di accertare, hic et nunc, la corrispondenza tra ospite e titolare del documento. Restano invece vietate le procedure di check-in da remoto fondate sulla sola acquisizione telematica dei documenti, senza alcun controllo visivo. Ne deriva l’infondatezza delle censure di compressione della libertà d’impresa, di disparità di trattamento e di violazione del legittimo affidamento, nonché l’estraneità della disciplina regionale e comunale dalle materie riservate allo Stato.

Il Fatto

I ricorrenti, una società e il suo legale rappresentante, gestiscono a Firenze alloggi destinati alla locazione turistica di breve durata. Con il ricorso introduttivo impugnano la delibera con cui il Comune di Firenze ha inserito nel regolamento di polizia urbana l’art. 20-bis, che vieta l’uso di key box, tastiere a codice e apparecchi analoghi destinati a fornire chiavi o codici di accesso senza la presenza del gestore o di un incaricato.

Respinta la domanda cautelare, i ricorrenti propongono due atti di motivi aggiunti: il secondo investe anche il sopravvenuto Regolamento per le Locazioni Turistiche Brevi, adottato con delibera del 5 maggio 2025. Deducono l’errata interpretazione dell’art. 109 T.U.L.P.S., il contrasto con la libertà d’impresa e con il diritto eurounitario, la disparità di trattamento rispetto agli alberghi, la violazione dell’affidamento e l’illegittimità costituzionale della legge regionale presupposta. Chiedono, in subordine, il rinvio pregiudiziale alla Corte di Giustizia UE.

La Motivazione della Corte

Il collegio muove dall’art. 109 T.U.L.P.S., che consente di dare alloggio solo a persone munite di documento di identità e impone la comunicazione delle generalità all’autorità di pubblica sicurezza. L’obbligo è esteso ai locatori di immobili per periodi inferiori a trenta giorni dall’art. 19-bis del d.l. n. 113/2018, norma di interpretazione autentica che ha omologato locazioni brevi e strutture alberghiere.

La circolare ministeriale del 18 novembre 2024, richiamata dal regolamento comunale, è un atto di indirizzo che non introduce obblighi nuovi. La sentenza del Consiglio di Stato n. 9101/2025 ha chiarito che l’identificazione de visu non si esaurisce nella verifica analogica in presenza: può essere effettuata con videocollegamenti che accertino la corrispondenza tra ospite e documento. Restano vietate solo le procedure che si limitano ad acquisire i documenti senza alcun controllo visivo.

Il divieto dell’art. 20-bis del regolamento fiorentino va letto in coerenza con questa cornice, senza attribuirgli contenuto eccedente. Non ne deriva alcuna compressione della libertà di iniziativa economica, né alcuna disparità rispetto al settore alberghiero. Il regolamento non istituisce nuove sanzioni, rinviando a quelle del T.U.L.P.S., e non lede l’affidamento dei gestori.

Quanto al Regolamento per le Locazioni Turistiche Brevi, il TAR si fonda sulla sentenza della Corte costituzionale n. 186/2025, che ha dichiarato infondate le questioni relative all’art. 59 della l.r. Toscana n. 61/2024, riconducendolo alle materie del turismo e del governo del territorio e ravvisando la meritevolezza di una disciplina volta a contenere le esternalità dell’overtourism. Il regime autorizzatorio quinquennale e il contingentamento delle unità rientrano nei motivi imperativi di interesse generale dell’art. 9 della Direttiva 2006/123/CE.

Le questioni di legittimità costituzionale e di compatibilità eurounitaria sono quindi manifestamente infondate. Il ricorso e i motivi aggiunti vengono respinti, incluse le domande risarcitorie, con compensazione integrale delle spese in ragione della novità delle questioni.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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