Illegittimo il quiz a risposta multipla privo di soluzione univoca (TAR Lazio n. 9271 del 18.05.2026)
Principi di diritto (Massima)
La competenza territoriale del giudice amministrativo per l’impugnazione degli atti di una procedura concorsuale “accentrata” — svolta sulla base di un unico bando nazionale, con prove comuni e possibilità di formazione di un’unica graduatoria — è determinata ai sensi dell’art. 13, comma 3, c.p.a. in favore del TAR Lazio, sede di Roma, trattandosi di atti statali a efficacia ultraregionale. In materia di prove selettive, l’uso di quiz a risposta multipla è legittimo a condizione che vi sia un’unica risposta chiaramente esatta tra le opzioni presentate. Il quesito che richiama la disciplina dell’art. 1137 cod. civ. in materia di impugnazione delle deliberazioni dell’assemblea condominiale non è viziato da erroneità o ambiguità quando la soluzione corretta sia univocamente individuabile sulla base della norma positiva di riferimento, essendo onere del candidato dimostrare la conoscenza della disciplina e selezionare la migliore delle opzioni proposte.
Il Fatto
L’Agenzia delle Entrate ha indetto una selezione pubblica per l’assunzione di 2.700 funzionari, area giuridico-tributaria, da svolgersi mediante un’unica prova scritta con 75 quesiti a risposta multipla e soglia di idoneità fissata in 21/30. La ricorrente, candidata per la Regione Campania, è risultata non idonea con un punteggio di 20,5/30, a seguito della valutazione come errata della risposta fornita al quesito n. 8, relativo alla legittimazione a impugnare le deliberazioni assembleari invalide nel condominio.
La ricorrente ha impugnato la graduatoria, deducendo che il quesito sarebbe stato formulato in modo fuorviante e privo di una soluzione univoca, atteso che entrambe le opzioni indicate (“da tutti i condomini” e “dai condomini assenti o dissenzienti”) dovrebbero ritenersi corrette. Ha pertanto chiesto il riesame del punteggio, che le avrebbe consentito di raggiungere la soglia di idoneità. Le Amministrazioni intimate hanno eccepito l’incompetenza territoriale del Tribunale, essendo stata impugnata una graduatoria relativa alla sola Regione Campania.
La Motivazione della Corte
Il TAR Lazio ha respinto l’eccezione di incompetenza territoriale, richiamando il consolidato principio per cui, ai sensi dell’art. 13 c.p.a., il criterio della sede dell’autorità emanante è sostituito da quello dell’efficacia spaziale del provvedimento solo quando questa si produca in un ambito territoriale circoscritto. Nel caso di specie, la procedura è stata invece adottata con un unico bando per tutti i posti sul territorio nazionale, con prove svolte in date comuni e questionari e griglie di correzione condivisi. La presenza della clausola che riserva all’Amministrazione la possibilità di formare una graduatoria unica nazionale, con cessazione dell’efficacia delle graduatorie regionali, connota la procedura come “accentrata” e produttiva di effetti diretti sull’intero territorio nazionale, rendendo inderogabile la competenza del TAR Lazio ai sensi dell’art. 13, comma 3, c.p.a.
Nel merito, il Collegio ha ribadito il principio, costantemente affermato dalla giurisprudenza amministrativa, per cui l’utilizzo di quiz a risposta multipla nelle prove selettive è legittimo solo a condizione che tra le opzioni presentate vi sia una sola risposta chiaramente esatta. La verifica deve essere condotta con riferimento al tenore testuale del quesito e alla disciplina positiva di riferimento, senza richiedere che il testo della domanda riproduca integralmente la norma.
Applicando tale criterio, il quesito — formulato alla luce dell’art. 1137 cod. civ. — presentava una soluzione univoca e ben perimetrata: la legittimazione a impugnare le deliberazioni assembleari invalide spetta ai soli condomini assenti o dissenzienti, non anche all’amministratore o ai condomini che abbiano votato a favore. Il riferimento alla categoria generale dell'”invalidità” e la mancata menzione dei condomini “astenuti” non rendono il quiz ambiguo o fuorviante, attenendo a elaborazioni dottrinali e giurisprudenziali sulla nullità delle deliberazioni assembleari, ultronee rispetto al semplice quesito.
La Corte ha infine precisato che la capacità del candidato di individuare la risposta corretta, evitando di farsi suggestionare da possibili distrattori, costituisce legittimo oggetto di valutazione in una prova selettiva, poiché è onere del concorrente scegliere la soluzione più aderente alla normativa di riferimento. Il ricorso è stato pertanto respinto, con compensazione delle spese di lite in ragione della peculiarità della fattispecie.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.