Giudizio di ottemperanza inammissibile per crediti soddisfatti e cessata materia (TAR Piemonte n. 1235 del 01.06.2026)
Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di ottemperanza il ricorso è inammissibile per la parte in cui richieda l’adozione di misure esecutive relative a somme già corrisposte dall’Amministrazione prima della sua instaurazione: il previo soddisfacimento del credito esclude, per quella porzione, l’interesse all’azione esecutiva. Per la residua pretesa, non contestata dalla parte e quantificata dall’Amministrazione in modo pertinente, va invece dichiarata la cessazione della materia del contendere. L’esito in rito e la particolarità della fattispecie giustificano la compensazione delle spese di lite.
Il Fatto
La ricorrente ha proposto giudizio di ottemperanza per l’esecuzione del giudicato formatosi su una sentenza del Tribunale di Cuneo, Sezione Lavoro, che le aveva riconosciuto un’indennità sostitutiva delle ferie non godute pari a euro 1.006,92, oltre interessi legali. Ha chiesto l’ordine all’Amministrazione di provvedere al pagamento delle somme liquidate, in linea capitale e a titolo di interessi legali, con nomina di un commissario ad acta per l’ipotesi di ulteriore inerzia.
Il Ministero resistente ha dichiarato di aver già pagato la somma in capitale nel giugno 2025, allegando la documentazione giustificativa, e successivamente di aver calcolato e posto in pagamento anche gli interessi legali, quantificati in euro 11,97. La ricorrente, ritenuta la prestazione satisfattiva, ha chiesto la declaratoria di cessazione della materia del contendere.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha rilevato d’ufficio, ai sensi dell’art. 73, comma 3, cod. proc. amm., la possibile parziale inammissibilità del ricorso per la porzione riferita a importi pagati prima del suo deposito, assegnando alle parti un termine per memorie.
Sul punto il Tribunale ha accertato, sulla base dei conteggi prodotti dall’Amministrazione, che l’importo in sorte capitale era stato corrisposto con il cedolino stipendiale del giugno 2025, quindi prima dell’instaurazione del giudizio, notificato il 29.12.2025 e depositato il 02.01.2026. La relativa domanda esecutiva è pertanto inammissibile, richiamandosi sul punto un precedente conforme del TAR Campania Napoli, Sez. V, n. 2306 del 14.04.2023. Il soddisfacimento del credito in via anticipata rispetto all’azione di ottemperanza esclude, per quella parte, l’interesse del ricorrente.
Quanto alla residua pretesa, relativa agli interessi legali, è stata dichiarata la cessazione della materia del contendere, in conformità alla dichiarazione attorea e avuto riguardo alla quantificazione non contestata contenuta nella documentazione dell’Amministrazione.
L’esito in rito e la particolarità del caso hanno indotto il Collegio a disporre la compensazione integrale delle spese di lite.
Nota della Redazione
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