Conversione del permesso per cure mediche, applicabile la disciplina previgente (TAR Piemonte n. 1240 del 03.06.2026)

Principi di diritto (Massima)
La disciplina transitoria dettata dall’art. 7, comma 2, d.l. n. 20/2023, convertito in legge n. 50/2023, mantiene fermo il regime previgente per tutte le istanze originariamente presentate per il rilascio del titolo da convertire, pendenti all’entrata in vigore del decreto, e non per le sole istanze di conversione. Ne consegue che la facoltà di conversione del permesso di soggiorno per cure mediche in permesso per motivi di lavoro resta disciplinata dalla normativa anteriore quando l’istanza di rilascio del titolo originario sia stata presentata prima della novella. Il discrimen temporale rileva con riferimento al momento di presentazione dell’istanza del titolo da convertire, non alla data dell’istanza di conversione. Una lettura restrittiva rimetterebbe la sorte dell’interessato alle tempistiche amministrative di evasione della pratica e determinerebbe disparità di trattamento, con violazione del principio di interpretazione costituzionalmente orientata.

Il Fatto

Il ricorrente, cittadino extracomunitario, ha presentato istanza di conversione del proprio permesso di soggiorno per cure mediche in permesso di soggiorno per motivi di lavoro subordinato. Con provvedimento notificato il 28 maggio 2025, il Questore della Provincia di Torino ha dichiarato l’inammissibilità dell’istanza, disponendone l’archiviazione, sul presupposto che le modifiche introdotte dal d.l. n. 20/2023 avessero eliminato la tipologia di titolo in possesso del richiedente dal novero di quelli convertibili ai sensi dell’art. 6, comma 1-bis, d.lgs. n. 286/1998.

Il ricorrente ha impugnato il provvedimento davanti al TAR Piemonte, ottenendo l’accoglimento della domanda cautelare ai fini del riesame con ordinanza n. 339/2025. All’udienza pubblica del 1° aprile 2026 la causa è stata trattenuta in decisione.

La Motivazione della Corte

Il Collegio affronta la questione centrale dell’interpretazione della disciplina transitoria dettata dall’art. 7, comma 2, d.l. n. 20/2023. La norma abrogativa aveva soppresso la lett. h-bis) dell’art. 6, comma 1-bis, d.lgs. n. 286/1998, eliminando la possibilità di convertire il permesso per cure mediche in permesso per lavoro. Il comma 2 aveva però previsto che, per le istanze presentate fino all’entrata in vigore del decreto, continuasse ad applicarsi la disciplina previgente.

Il Tribunale richiama l’orientamento del Consiglio di Stato n. 9630/2025, che ha ascritto rilievo al momento di presentazione dell’istanza di rilascio del titolo originario, e non all’istanza di conversione. L’esegesi si fonda sull’argomento letterale — il rinvio alle istanze già presentate rinvia alle categorie di permessi incise dalla novella — e su quello logico-sistematico, desunto dal comma 3, che riferisce la facoltà di conversione al regime transitorio dei permessi per i quali sia stata presentata istanza di rilascio anteriormente all’entrata in vigore del decreto.

Concorre una considerazione di indole equitativa: solo il criterio della data di presentazione dell’istanza originaria scongiura disparità di trattamento, mentre l’orientamento patrocinato dall’Amministrazione rimetterebbe la sorte dell’interessato alle tempistiche amministrative di evasione della pratica. Il Collegio aderisce a tale indirizzo anche in chiave di interpretazione costituzionalmente orientata.

Nel caso concreto, al momento dell’entrata in vigore della riforma, la Commissione territoriale per il riconoscimento della protezione internazionale di Crotone aveva già ravvisato i presupposti per la trasmissione degli atti al Questore ai fini del rilascio del permesso per cure mediche. Trova dunque applicazione la disciplina previgente, comprensiva della convertibilità. Non assume rilievo decisivo la circostanza che il ricorrente avesse anche chiesto il rinnovo del titolo. In assenza della dimostrazione, da parte dell’Amministrazione, dell’eventuale materiale consegna del nuovo permesso prima dell’istanza di conversione, quest’ultima va riferita all’originario titolo. La fondatezza del motivo comporta l’assorbimento degli altri motivi e l’annullamento del provvedimento, con obbligo di esame nel merito dell’istanza.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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