Chiusura immediata di opificio e prevalenza dell’interesse alla salute pubblica nella fase cautelare (TAR Puglia n. 28 del 15.01.2026)
Principi di diritto (Massima)
In sede di domanda cautelare proposta ai sensi dell’art. 55 cod. proc. amm., la valutazione del fumus boni iuris è condotta in termini di sommarietà e non richiede un accertamento pieno della fondatezza del ricorso. L’ordinanza sindacale emanata ai sensi degli artt. 50 e 54 del TUEL a tutela della salute pubblica e dell’ambiente non riveste natura sanzionatoria ma di regolazione dell’attività amministrativa, sicché la sua adozione prescinde dall’accertamento di profili di colpa o dall’irrogazione di una sanzione in senso tecnico. Nel bilanciamento tra l’interesse dell’impresa alla prosecuzione dell’attività e l’interesse pubblico alla tutela della salute e dell’ambiente, quest’ultimo risulta prevalente, in particolare quando i danni patrimoniali lamentati derivino dalla stessa condotta dell’operatore che ha esercitato l’attività in difetto delle necessarie autorizzazioni e siano comunque suscettibili di ristoro per equivalente all’esito del giudizio di merito.
Il Fatto
La società ricorrente, titolare di un opificio adibito al deposito e allo stoccaggio di sottoprodotti di origine animale non destinati al consumo umano di categorie 1 e 3, ha impugnato l’ordinanza con cui il Sindaco, ai sensi degli artt. 50 e 54 del TUEL, ha disposto la chiusura immediata dell’attività per asserite carenze autorizzative, ordinando la rimozione dei materiali e la pulizia dell’intero stabilimento, con efficacia fino alla completa regolarizzazione. Nel ricorso, la società ha dedotto la lesione dell’affidamento e del diritto di impresa, nonché l’illegittimità del provvedimento per difetto dei presupposti, contestando altresì la mancata ostensione degli atti richiesti in sede di accesso. Ha quindi chiesto la sospensione cautelare degli effetti dell’ordinanza, lamentando la compromissione dell’assetto economico-finanziario societario e l’incidenza dei costi primari di produzione.
La Motivazione della Corte
Il Tribunale, pur consapevole della sommarietà della fase cautelare e impregiudicata ogni valutazione di merito, ha ritenuto il ricorso non assistito da apprezzabile fumus boni iuris. Il collegio ha osservato che il provvedimento impugnato non presenta natura sanzionatoria, ma costituisce rimedio a una situazione di emergenza per la salute pubblica e l’ambiente, determinata dall’esercizio dell’attività di stoccaggio di materiali ad alto rischio in difetto delle autorizzazioni ambientali prescritte dalla normativa di settore.
Quanto al periculum in mora, la Corte ha ricondotto il pregiudizio patrimoniale lamentato, da un lato, alla condotta della stessa ricorrente, che ha proseguito l’attività senza i necessari titoli abilitativi, e, dall’altro, ad aspettative di natura economica comunque ristorabili, se del caso, all’esito del giudizio di merito. Il danno non è stato pertanto ritenuto né imminente né irreparabile, non integrando gli estremi per la concessione della tutela cautelare.
Nel bilanciamento degli interessi contrapposti, il Tribunale ha quindi riconosciuto la prevalenza dell’interesse pubblico alla salute pubblica e all’ambiente, valori costituzionalmente garantiti e meritevoli di protezione prioritaria in un contesto di accertata carenza autorizzativa. La domanda cautelare è stata conseguentemente respinta, con compensazione delle spese della fase, in considerazione della natura della controversia e del tasso di soccombenza solo virtuale.
Nota della Redazione
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